F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. CALIENDO ANTONIO (PRESIDENTE DEL MODENA F.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/REGGIANA DEL 17.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. CALIENDO ANTONIO (PRESIDENTE DEL MODENA F.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/REGGIANA DEL 17.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016) Il Sig. Antonio Caliendo, in qualità di Presidente della società Modena F.C. S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 33/DIV del 20.09.2016), in relazione alla gara Modena/Reggiana del 17.09.2016, valevole per il campionato di Lega Pro 2016/2017, Girone B. Con la predetta sanzione, il Giudice Sportivo lo ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 novembre 2016, e questo “perché al termine del primo tempo di gara indebitamente presente negli spogliatoi attendeva il rientro dell’arbitro e avvicinatolo gli rivolgeva frasi offensive; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara con ulteriori frasi offensive e minacciose (r.A.A., cc e proc.fed.).” Il Sig. Caliendo con il ricorso introduttivo ha chiesto, in riforma dell’impugnata sanzione, di ridurre congruamente l’inibizione irrogata, contenendola entro i limiti del presofferto ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Parte reclamante ritiene eccessivamente gravosa e severa la punizione comminata dal Giudice Sportivo sostenendo l’insussistenza di ogni comportamento avente intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara dovendosi qualificare la condotta tenuta dal reclamante come meramente irriguardosa e/o irrispettosa. Infatti, a detta del ricorrente gli Ufficiali di gara e gli addetti federali avrebbero frainteso l’intercalare tipicamente napoletano utilizzato dal Sig. Caliendo. Inoltre, sempre secondo quanto sostenuto dal reclamante, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del clima di estrema tensione di quel determinato frangente ed anche della totale assenza di precedenti in capo al ricorrente che, durante la sua carriera di Dirigente, ha sempre tenuto un comportamento esemplare. Alla seduta del 13.10.2016 è comparso il ricorrente contestando ogni addebito mentre il suo difensore, l’Avv. Eduardo Chiacchio, si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e vanno disattese segnatamente in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara. Inoltre, i fatti per cui è causa, sono descritti con indubbia chiarezza e precisione espositiva, nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del Commissario di campo ed in quello del collaboratore della Procura Federale. Quanto riferito dai predetti, invero, è caratterizzato da concordanza sia fattuale che logica. Da una parte, i rispettivi referti riportano condotte e frasi che, nel loro nucleo essenziale, sono pienamente corrispondenti fra loro. Dall'altra parte, le circostanze ulteriori percepite soltanto da alcuni dei soggetti deputati all'attività di controllo e di refertazione sono pienamente coerenti e 3 omogenee rispetto alla condotta osservata da tutti e, del tutto ragionevolmente, sono state percepite soltanto da uno o alcuni di essi, in considerazione dello sviluppo cronologico e dinamico della condotta tenuta dal Caliendo e, quindi, dei differenti luoghi e momenti nei quali e' stata posta in essere. Quanto, poi, in particolare, alla differente ricostruzione prospettata dal Caliendo in ordine alla parola "cornuto" che, a dire del prevenuto, sarebbe stata seguita dal termine "e mazziato" e, quindi, sarebbe stata rivolta verso se stesso, va rilevato che la stessa è recisamente contrastata da quanto riportato in proposito sia dal Commissario di campo che dal rappresentate della Procura federale. Invero, entrambi non hanno rilevato il preteso seguito alla prima espressione e, anzi, hanno chiaramente e senza alcun dubbio attribuito la medesima come rivolta al giudice di gara, così pervenendo ad una conclusione che contrasta con la possibile pronuncia di specificazioni ulteriori che avrebbero potuto, quanto meno, far dubitare circa il reale senso della frase e l'effettivo destinatario. Ne consegue che tutti i fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio si devono ritenere incontrovertibilmente accertati oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò detto è di tutta evidenza come il comportamento del Sig. Caliendo non possa che essere valutato come ingiurioso, offensivo e minaccioso, in considerazione del piano significato proprio delle parole proferite e della loro obiettiva portata lesiva e minatoria. Così valutata sotto il profilo fattuale e qualificatorio la condotta in esame, quanto accaduto evidenzia, altresì, l’intensità, la persistenza e l’offensività dei comportamenti e delle espressioni proferite dal Sig. Caliendo nei confronti del Direttore di gara, tutti elementi che connotano di gravità il fatto e tali da far ritenere del tutto congrua la sanzione irrogata. In proposito e con riferimento alla dedotta mancata considerazione del particolare momento di tensione nel quale si è concretizzata la condotta, giova rilevare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, nello specifico, peraltro del Presidente della società, che, ad avviso della Corte, deve essere differenziata da quella del calciatore o del tecnico; nel mentre questi ultimi vivono l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può e non deve farsi trascinare dall’emotività della situazione, poiché deve invece assolvere a compiti opposti a quelli agonistici e deve sempre mantenere un comportamento improntato al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in ossequio alle norme di comportamento dettate dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione irrogata, deve considerarsi assolutamente equa e proporzionata all’entità delle violazioni commesse. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Caliendo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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