F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. TRINCHERA STEFANO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. TRINCHERA STEFANO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016)
Con reclamo in data 11.10.2016, preceduto di rituale preannuncio, la Virtus Francavilla Calcio S.r.l. (di seguito, “Virtus Francavilla”) ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente sig. Trinchera Stefano la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.11.2016, nonché la sanzione 4 dell’ammenda di € 500,00, “perché al termine della gara [Cosenza – Virtus Francavilla del 2.10.2016] si introduceva indebitamente negli spogliatoi e rivolgeva alla terna arbitrale reiterate proteste e frasi offensive” (Com. Uff. n. 42/DIV. del 3.10.2016). Lamenta la reclamante l’eccessiva gravosità della sanzione, nonché la sua sproporzione in relazione al reale svolgimento dei fatti, evidenziando in particolare: a) che quanto accaduto andava contestualizzato nello strascico emotivo conseguente allo svolgimento concitato degli ultimi minuti della gara (rete dei padroni di casa e calcio di rigore concesso agli ospiti e poi revocato); b) che esso dirigente, munito di regolare pass per accedere all’area tecnica, si era portato negli spogliatoi solo dopo circa 15-20 minuti dal termine della gara senza alcun intento recriminatorio ed aveva pronunziato frasi di mero rammarico e malcontento, prive di alcuna portata offensiva, ancorché meramente potenziale; c) che il dirigente medesimo aveva colpito solo con una manata, e non con un calcio, la porta dello spogliatoio, come mero sfogo per il nervosismo accumulato. Ciò premesso, la società reclamante conclude per la riforma del provvedimento impugnato, invocando una giusta ed equa riduzione della sanzione dell’inibizione. Il reclamo, esaminato nella riunione del 13.10.2016, è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Risulta difatti dagli atti ufficiali (rapporti del sostituto procuratore federale e del commissario campo, entrambi presenti), che il Trinchera, dopo essersi abusivamente introdotto all’interno degli spogliatoi (in quanto non inserito in distinta e munito di pass che lo autorizzava solo a sostare nell’area tecnica), portatosi nella zona immediatamente antistante, con fare irruento e minaccioso si era rivolto espressamente agli arbitri e genericamente ai presenti, gridando che avrebbero tutti dovuto vergognarsi per quanto accaduto. Quindi, trattenuto a stento dal segretario della stessa Virtus Francavilla, rientrando all’interno dello spogliatoio, ne aveva colpito con un violento calcio la porta di ingresso, danneggiandola vistosamente. La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo deve pertanto ritenersi congrua ed adeguata, considerando da un lato l’atteggiamento “irruento e minaccioso” mantenuto dal Trinchera mentre pronunciava (a gran voce) le frasi incriminate, dall’altro la circostanza (che la reclamante invoca quale attenuante, ma che si risolve invece in un’aggravante) che il medesimo si fosse portato (peraltro abusivamente) negli spogliatoi solo a distanza di circa 20 minuti dal termine della gara, sicché appare del tutto impropria la dedotta qualificazione, da parte della società, di siffatto comportamento in termini di “istintivo” ed “estemporaneo”, vero essendo esattamente il contrario. Infine, ad ulteriore e decisiva conferma della congruità della sanzione, con riferimento alla complessiva condotta tenuta nell'occasione dal Trinchera ed alla conseguente valutazione desumibile da tutte le circostanze sia ante factum che post factum, va evidenziato il gesto, indubbiamente assai grave, del violento calcio sferrato alla porta dello spogliatoio (riscontrato da entrambi i funzionari federali presenti), tanto violento (a dispetto della semplice “manata”) da comportarne lo sfondamento. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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