F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSELLI GIORGIO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSELLI GIORGIO SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016 –ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Roselli Giorgio. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Cosenza/Virtus Francavilla disputato il 2.10.2016, il Roselli ha tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro. Avverso tale provvedimento la Società Cosenza Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 6.10.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 12.10.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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