F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOCCO DAVIDE SEGUITO GARA F.S. AVERSA NORMANNA/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 31.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOCCO DAVIDE SEGUITO GARA F.S. AVERSA NORMANNA/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 31.3.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha comminato la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore Davide Baiocco dell’A.S.D. Città di Siracusa perché . (C.U. n. 124 del 31.03.2016) Avverso tale decisione ricorre l’A.S.D. Città di Siracusa chiedendo di determinare in maniera più mite la sanzione inflitta in primo grado al calciatore Davide Baiocco ritenendo assolutamente sproporzionata ai fatti realmente accaduti la squalifica per 5 giornate di gara. Il Giudicante ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione di una sanzione più mite invocata dalla società ricorrente. Ancorchè le espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara siano state reiterate, le stesse non hanno mai assunto carattere minaccioso né il giocatore è venuto a contatto con l’ufficiale di gara, per cui l’applicazione di una squalifica per tre giornate di gara appare più proporzionata alla condotta (comunque riprovevole) del giocatore dell’A.S.D. Città di Siracusa Davide Baiocco. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baiocco Davide a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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