F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE/A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA DEL 30.01.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Divisione Nazionale Calcio a 5 – Com. Uff. n. 637 del 25.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE/A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA DEL 30.01.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 637 del 25.03.2016) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 – Com. Uff. n. 637 del 25.3.2016, omologava il risultato conseguito sul campo dalle due squadre al termine dell’incontro Bergamo Calcio a 5 La Torre/F.lli Bari Reggio Emilia disputato il 30.1.2016. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre, ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 26.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. 3 Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’8.4.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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