F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016) La società Hellas Verona F.C. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicato sul Com. Uff. n. 201 del 12.4.2016, con il quale, in relazione alla gara Napoli/Verona del precedente giorno 10, è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 C.G.S.), sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S.. Con un primo motivo di reclamo viene eccepito che la condotta sanzionata difetterebbe del requisito della significativa dimensione del fenomeno, indispensabile per consentire la pronuncia di responsabilità, in quanto la motivazione del provvedimento gravato si riferisce, utilizzando il plurale, a molteplici cori intonati dai sostenitori veronesi, mentre gli inviati dalla Procura federale hanno concordemente refertato di un solo ed unico episodio costituente illecito. E’ necessario, allora, precisare che le acquisizione processuali contengono una doppia relazione da parte dei collaboratori della Procura: una prima relativa a cori pronunciati nel corso di tutta la gara, ma uditi da un solo ispettore, ed una seconda contenente riferimento ad un coro di contenuto discriminatorio per ragioni di razza non considerato dal Giudice Sportivo, ed altro, quello appunto sanzionato, sempre a contenuto discriminatorio, ma per ragioni territoriali. La reclamante, con ampia e diffusa trattazione, vorrebbe far discendere dalla divergenza fra i cori considerati al plurale dal Giudice Sportivo e l’unico riferito collegialmente dai collaboratori 5 della Procura Federale, l’inaccettabile conseguenza dell’integrale annullamento del provvedimento sanzionatorio. Siffatta argomentazione difensiva è manifestamente infondata e non può venir accolta. Invero, secondo la stessa prospettazione del ricorso, il coro a discriminazione territoriale è stato sicuramente pronunciato dai supporters del Verona, tale ammissione, concordante con il rapporto rassegnato dagli ispettori federali, certifica la sicura consumazione dell’illecito e non consente l’accoglimento della conclusione avanzata in via principale dalla ricorrente. Del pari si rivela infondato l’ulteriore motivo di reclamo - sempre tendente all’integrale accoglimento dello stesso e sempre per difetto della significativa dimensione del fenomeno - incentrato sul limitato numero di tifosi, circa 200, che hanno intonato il coro in discorso. Al riguardo, nessuna rilevanza propone, anzitutto, il ritardato accesso allo stadio dei sostenitori veronesi del quale, a detta del reclamo, sarebbe responsabile la società ospitante: tale circostanza non può ritenersi autorizzativa ad offendere la tifoseria locale con cori a discriminazione territoriale. Passando al merito dell’eccezione, va ribadito, come già affermato da questa Corte (Com. Uff. n. 060/CSA), che ai fini della configurazione della fattispecie illecita non occorrono rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione, dal momento che l’attitudine offensiva della condotta va valutata nel complesso delle circostanze proposte dal caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei responsabili della violazione. Nella specie, l’integrale partecipazione di tutti i sostenitori veronesi recatisi in trasferta alla realizzazione del coro sanzionato, dimostra l’inequivoca volontà collettiva di voler offendere e, pertanto, rende meritata la sanzione inflitta: anche per tale motivo la conclusione avanzata in via principale dalla ricorrente va integralmente disattesa. Ad avviso della Corte, viceversa, l’impugnazione è fondata quanto alla domanda proposta in via gradata. Va qui ricordato che il rapporto redatto dai tre ispettori della Procura riferisce di un coro di contenuto discriminatorio per ragioni di razza, ed altro, sempre a contenuto discriminatorio, ma per ragioni territoriali. Il Giudice Sportivo ha ignorato il primo illecito, considerando soltanto il secondo: in tale ottica può venir accolta la conclusione subordinata avanzata dalla società Verona, restando palesemente inadeguata l’ammenda inflitta in relazione a più di un coro, laddove, nella realtà dei fatti, quest’ultimo è costituito da una sola manifestazione. Tenuto conto delle circostanze attenuanti già considerate in prime cure, appare adeguato ridurre di un terzo l’impugnata sanzione, determinandola nel minimo edittale. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione della ammenda a € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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