F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/LUCCHESE DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/LUCCHESE DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016) Il calciatore Salvatore Sandomenico in data 4.5.2016 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata con Com. Uff. 165/DIV del 3.5.2016, con la quale, in relazione alla gara L’Aquila/Lucchese del 1.5.2016 del Campionato Lega Pro – Girone B, gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di 3 giornate con la seguente motivazione: “per comportamento offensivo verso l’arbitro e per avere proferito un’espressione blasfema”. Ricevuta in data 6.5.2016 dalla Segreteria della Corte Sportiva d’Appello la documentazione richiesta, il reclamante, con comunicazione dell’11.5.2016, ha trasmesso il proprio atto di reclamo con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza. In primo luogo, sostiene il reclamante che, trattandosi di comportamenti del calciatore svoltisi in stretta successione temporale tra loro ma dotati di rilevanza disciplinare diversa, andrebbe tenuto conto del principio della continuazione. Venendo al merito, l’arbitro avrebbe male inteso l’espressione proferita dal calciatore al momento del suo allontanamento dal campo di gioco, riportando quindi erroneamente nel proprio referto una frase dal carattere blasfemo; difetterebbero quindi i presupposti dell’art. 19, comma 3 bis, lett. a) C.G.S.. Inoltre, le ulteriori espressioni proferite nei confronti dell’arbitro non avrebbero carattere offensivo, dovendo essere più opportunamente ricondotte nell’ambito della meno grave ipotesi della condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In conclusione, la sanzione complessivamente comminata potrebbe essere ridotta ad una o al massimo 2 giornate di squalifica. La Corte, esaminati gli atti di gara, ritiene che il reclamo sia palesemente infondato e di dovere quindi condividere pienamente il giudizio del primo Giudice. La ricostruzione dell’episodio contenuta nel referto arbitrale non può essere messa in discussione attesa la fede privilegiata che va ad esso attribuita; come pure deve essere pienamente condiviso il giudizio del giudice sportivo circa la natura offensiva attribuita alle frasi proferite nei confronti dell’arbitro dal calciatore prima e dopo il momento della sua espulsione dal terreno di gioco. Pertanto, a giudizio della Corte, da un lato, merita di essere sanzionata l’espressione blasfema proferita dal calciatore con una giornata di squalifica ai sensi dell’art. 19, comma 3 bis, lett. a) C.G.S.; da altro lato, il contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, dovendo essere ricondotto nel’ambito dell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), deve essere sanzionato mediante l’applicazione della sanzione minima di due ulteriori giornate di squalifica prevista dalla norma. Trattandosi di violazioni distinte, ciascuna delle quali oggetto di specifica considerazione da parte dell’ordinamento sportivo, e nel caso di specie commesse non in rapporto di preordinazione necessaria l’una con l’altra, la sanzione complessivamente disposta dal Giudice Sportivo appare dunque adeguata, tenendo conto dei principi espressi dall’art. 16 C.G.S. secondo il quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie delle sanzioni disciplinari, in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, e le applicano anche congiuntamente. Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sandomenico Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it