F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO G.S. CARPENA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENA A.S.D./SAN VITTORE DEL 3.4.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO G.S. CARPENA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENA A.S.D./SAN VITTORE DEL 3.4.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016) Con reclamo del 2.5.2016 la società A.S.D. Carpena A.S.D. impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016 con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al Com .uff. n. 39 del 7.4.2016. Con questa decisione era stata inflitta la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della società e l’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse. Il reclamo è inammissibile L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società G.S. Carpena A.S.D. di Forlì-Cesena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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