F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO PLAY OFF GARA CAVESE/REGGIO CALABRIA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 16.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO PLAY OFF GARA CAVESE/REGGIO CALABRIA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 16.5.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 145 del 16.5.2016, infliggeva la sanzione della ammenda alla società A.S.D. Reggio Calabria per avere suoi sostenitori, durante l’incontro dei Play Off Cavese/Reggio Calabria disputato il 15.5.2016, al 5° minuto del primo tempo tentato di sfondare un cancello di accesso al terreno di gioco senza riuscire nell’intento per il pronto intervento delle Forze dell’Ordine; nel corso della gara fatto esplodere due bombe carta sul terreno di gioco e lanciato nel recinto di gioco sei fumogeni; danneggiato i bagni del settore a essi riservato. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Reggio Calabria ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 18.5.2016 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. 2 Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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