F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGIO/PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA REGIONALE, REZZATO/CAVENAGO FANFULLA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGIO/PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA REGIONALE, REZZATO/CAVENAGO FANFULLA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016) La società A.C. Rezzato ha proposto reclamo contro la decisione contenuta nel Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016, con la quale le è stata irrogata l’ammenda di € 200,00 per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara Rezzato/Cavenago Fanfulla, disputata il 15.5.2016. Il reclamo è fondato. Infatti, risulta allegata agli atti la dichiarazione della dottoressa Berroni Cristina, che dichiara di essere stata presente alla gara come medico in campo; di essere stata presentata alla terna arbitrale e di aver consegnato loro il tesserino di medico poi ritirato a fine partita. Parimenti risulta agli atti una dichiarazione della squadra ospitata la quale dà atto che era presente durante la gara il medico designato dalla società ospitante. A fronte di tali incontrovertibili dichiarazioni, la sezione non può che accogliere il reclamo e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Rezzato di Rezzato (Brescia), annullando la sanzione dell’ammenda di € 200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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