F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARONE THOMAS SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARONE THOMAS SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 151 del 23.5.2016, infliggeva la sanzione della squalifica al calciatore Barone Thomas perchè, durante l’incontro S.E.F. Torres 1903/Rieti disputato 22.5.2016, il Barone, per reazione, colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto. Avverso tale provvedimento la società F.C. Rieti S.r.l. ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 26.5.2016 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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