F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE SEGUITO GARA DI FINALE PER TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA 2015/2016 VITERBESE CASTRENSE/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 5.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016), in relazione alla gara della Finale per il titolo Campione d’Italia 2015/2016 Viterbese Castrense/Piacenza Calcio 1919 svoltasi il 5.6.2016 sul campo comunale di Viareggio e terminata col risultato di 2-1, comminava alla squadra piacentina le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 e di una gara da disputarsi a porte chiuse “per avere propri sostenitori in campo neutro: - nel corso del primo tempo, lanciato in direzione di un A.A., due bottigliette da mezzo litro che cadevano sulla pista di atletica; - nel corso del secondo tempo, lanciato due bottigliette piene di acqua che cadevano nei pressi della linea perimetrale del terreno di gioco, nonché un calcinaccio della lunghezza di 20 cm. che cadeva all’interno del terreno di gioco senza colpire alcuno, ed una bottiglia (da 1,5 l) che cadeva sulla pista di atletica. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui ai Com. Uff. nn. 20 e 67”. Nel reclamo presentato, la soc. Piacenza Calcio 1919 lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione complessivamente comminata, tenuto conto che nessuna persona presente è stata in alcun modo esposta a pericolo per la propria incolumità, né tanto meno ha subito un pregiudizio a seguito dell’avvenuto lancio di oggetti. Inoltre non potrebbe essere riconosciuta una responsabilità oggettiva in capo alla Società, dato che questa nulla poteva fare a titolo di prevenzione o vigilanza in una partita disputata in campo neutro. Quanto, infine, alla contestata recidiva, essa sarebbe irrilevante poiché i Com. Uff. citati si riferiscono a fatti isolati e risalenti, non seguiti poi da alcuna successiva violazione. Conclusivamente la reclamante chiede: in via principale l’annullamento delle sanzioni disciplinari comminate; in subordine, la rideterminazione della sanzione irrogata, aumentando, se del caso, l’importo dell’ammenda e annullando, in ogni caso, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (tanto da evitare in tal modo negativi riflessi sulla prossima campagna abbonamenti e sull’immagine della Società ed evitare, nella prima partita ufficiale tra i professionisti, pericolosi assembramenti di tifosi nelle aree adiacenti all’impianto sportivo). All’odierna pubblica udienza sono intervenuti per conto della società reclamante, l’avv. Vittorio Benussi, il quale ha brevemente reiterato le argomentazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto ed il sig. Marco Scianò, direttore generale, il quale ha sottolineato l’importanza del programma di rilancio dell’attività sportiva, anche con numerosi investimenti nel marketing, posto in essere dalla società , specie in vista dell’invito rivolto ai tifosi di partecipare alle partite casalinghe. Il ricorso merita parziale accoglimento. Rileva anzitutto questa Corte che pacifica è la circostanza che il lancio di oggetti in questione è partito dalla gradinata occupata dai sostenitori del Piacenza, il cui comportamento certamente censurabile comporta dunque il coinvolgimento e la responsabilità della società, non potendosi negare l’esistenza di un rapporto tra l’operato dei tifosi ed il sodalizio cui essi sono collegati. Tanto premesso, vanno però valorizzate alcune considerazioni in favore della tesi della reclamante. Intanto non sussiste piena omogeneità tra i rapporti degli Ufficiali di gara, atteso che mentre nel “Rapportino Assistente Arbitrale” (al quale la decisione di prime cure si è integralmente riportata), si parla di lancio di due bottigliette di acqua sia nel primo che nel secondo tempo e di un calcinaccio, nei rapporti dei Commissari di Campo gli episodi risultano ridimensionati poiché viene menzionato il lancio, solo al 31’ del secondo tempo, di una bottiglia di acqua semivuota e di un oggetto di colore arancione scuro, non bene identificato. 4 Fuori discussione poi è la circostanza che dal lancio di cui sopra nessuna delle persone presenti è stata colpita o ha subito danni, dovendosi pertanto escludere l’intervento di effettive conseguenze negative. Per quel che concerne infine la recidiva, il Collegio condivide l’impostazione difensiva e quindi, dovendosi necessariamente assicurare la congruità tra la sanzione applicabile ed i comportamenti contestati - non forieri, come detto, di conseguenze dannose - ritiene equo, tenuto conto del disposto dell’art. 21 C.G.S., aumentare l’importo dell’ammenda ed annullare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00; annulla la sanzione dell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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