F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. CIRIGLIANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. CIRIGLIANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016) Il calciatore Cirigliano Mario, tesserato con la società Real Metapontino, ha proposto, come rappresentato e assistito, reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016, con la quale è stata inflitta allo stesso la punizione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara, in quanto responsabile di aver « ..durante il rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, calciato un pallone contro il Direttore di Gara colpendolo al petto……”. Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, nella fattispecie in esame vi è totale assenza, nella condotta del proprio giocatore, di qualsivoglia intento lesivo dell’incolumità psico-fisica dell’arbitro. Infatti, a dire di parte reclamante, il direttore di gara veniva raggiunto al petto dal pallone lanciatogli dal giocatore con le mani e non con i piedi, sia pur in maniera un po’ istintiva e disaccorta, ma comunque scevra da ogni velleità offensiva e ostilità e, comunque, senza forza. Insomma, l’intenzione, nella prospettazione difensiva, era solo quella di riconsegnare la palla, come sempre accade a fine primo tempo. Evidenzia, poi, il reclamante la sussistenza di alcune importanti circostanze attenuanti, quali lo stato di estrema tensione che caratterizzava quel determinato frangente e l’assoluta assenza di precedenti in capo allo stesso tesserato. Richiamata, infine, giurisprudenza in materia, il ricorrente Mario Cirigliano ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata delibera e una congrua riduzione della squalifica inflitta. Alla seduta del 30 giugno 2016 è intervenuto l’avv. Fiorillo, per parte reclamante, che, dopo aver illustrato le ragioni del gravame, ha insistito per una congrua riduzione della sanzione inflitta in prime cure. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Pacifico il fatto del lancio - all’arbitro - del pallone da parte del calciatore Cirigliano. Occorre, dunque, verificare, ai fini della concreta determinazione della sanzione da infliggere, se si tratta di un gesto intenzionale e/o offensivo e/o violento. Orbene, è dato leggere, nel referto arbitrale, al paragrafo relativo ai giocatori espulsi e motivazione: “… al termine del primo tempo, mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, trovandomi sul tdg, mentre annotavo la seconda rete della società Sicula Leonzio, mi colpiva un pallone sul petto, non provocandomi forte dolore. Confrontandomi immediatamente con AA2 Mittiga Giovanni espellevo il calciatore Cirigliano Mario della società Real Metapontino ...”. Nel rapporto dell’assistente allegato al referto arbitrale è dato leggere: “ … dopo il fischio finale del 1° t, il n. 11 R. Metapontino sig. Cirigliano Mario Felice, tirava il pallone sul petto dell’AE con 5 volontà di colpirlo, ma non con forza. A seguito della mia segnalazione l’AE lo espelleva ...”. Dall’esame complessivo delle risultanze ufficiali di gara emerge che il pallone è stato lanciato con le mani (e non calciato, come sembrerebbe desumersi dalla decisione gravata) con l’intenzione di colpire il direttore di gara: non si tratta, tuttavia, di una condotta volta semplicemente a restituire la palla al direttore di gara, ma di un gesto intenzionale che denota mancanza di rispetto per l’arbitro e per la sua funzione. La circostanza che il pallone sia stato lanciato senza forza, come segnalato dall’AA2 (e, in effetti, non ha provocato dolore) consente, invece, di poter escludere una specifica intenzionalità lesiva dell’incolumità psico-fisica dell’arbitro. Ciò che induce il Collegio a qualificare la condotta di cui trattasi quale, appunto, gravemente irriguardosa, ma non anche violenta nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il giocatore ha posto in essere il gesto oggetto di censura, conduce a ritenere che il lo stesso si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell’arbitro. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la operata riqualificazione della condotta e la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una sensibile mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cirigliano Mario, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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