F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVENTUS DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVENTUS DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016, relativa alla gara Verona/Juventus del precedente giorno 8, ha inflitto alla società Hellas Verona la seguente sanzione: “obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. La riprodotta statuizione veniva adottata sulla base della Relazione dei collaboratori della Procura Federale con la quale i tre Ispettori concordemente riferivano di ripetuti cori discriminatori nei confronti del calciatore di colore della Juventus Cuadrado Juan, pronunciati dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, in misura di circa 5000/6000 persone. La sanzione sopra testualmente riprodotta è stata ritualmente impugnata dalla società Hellas Verona, deducendo quattro motivi di gravame che venivano illustrati oralmente dal difensore della reclamante, comparso innanzi la Corte nella seduta del 21.7.2016. Con il primo motivo, proposto sotto diversi profili, la ricorrente obietta l’insussistenza della violazione contestata, eccependo l’evidente contraddizione fra la sanzione, motivata in ragione di cori indirizzati ad un solo calciatore, mentre le proteste dei Dirigenti juventini, e lo stesso rapporto arbitrale che ne riferisce, lamentano, utilizzando il plurale, insulti nei confronti di più atleti, anche non di colore. Ad avviso della Corte tale argomentazione appare priva di fondamento in quanto, anche se i cori sanzionati fossero stati rivolti a calciatori anche di pelle bianca della soc. Juventus, tale circostanza è del tutto inidonea ad eliminare l’affronto razzista indirizzato al Cuadrado, per come puntualmente risulta dalla Relazione in atti. 3 Quest’ultima, invero, ha riferito in ordine ai cori indirizzati al calciatore, con i quali veniva pronunciato il verso della scimmia, precisando che tali cori venivano ripetuti per alcuni secondi, dettagliatamente specificando i minuti della gara (5 volte nel primo tempo e 10 nel secondo) nei quali l’insulto veniva pronunciato. Tale specifica e circostanziata risultanza non può venire superata dall’eccezione ricordata, né da quella ulteriore secondo la quale la mancata attenzione dei media per la vicenda dimostrerebbe l’inesistenza dei comportamenti sanzionati. Il silenzio osservato in proposito dagli Organi di comunicazione è pienamente giustificato dall’esistenza di circostanze ben più interessanti per il pubblico degli appassionati, quali la sconfitta della squadra Campione d’Italia ed il gol segnato dal calciatore Toni in occasione dell’abbandono dell’attività agonistica, l’ultimo della sua brillante carriera. Si tratta, all’evidenza, di episodi che hanno indubbiamente suscitato maggior interesse nella stampa rispetto alla trascurabile vicenda oggetto di sanzione. Quanto al mancato esercizio da parte dell’Arbitro della facoltà di sospendere l’incontro a seguito dei cori discriminatori, l’omissione – ove della stessa si tratti – potrebbe, tutt’al più, individuare comportamento incongruo del Direttore di gara, giammai escludere il compimento delle condotte sanzionate. Priva di pregio si manifesta la censura secondo la quale i cori non avrebbero avuto intento discriminatorio bensì di “dileggio”: tale parola, infatti, secondo i più noti dizionari della lingua italiana, ha il significato di “derisione”, “disprezzo”, “canzonatura”, integrando, pertanto, il comportamento discriminatorio considerato e punito dal Codice di Giustizia Sportiva. Del tutto irrilevante appare, infine, il sillogismo proposto in reclamo secondo il quale nessuna segnalazione era intervenuta da parte dei Collaboratori della Procura Federale al Dirigente delle Forze dell’Ordine perché gli stessi nulla avrebbero ravvisato. Tale conclusione confligge apertamente con la già richiamata e dettagliata relazione che non consente di delibare positivamente il rilievo. Con il secondo motivo, si vorrebbe far discendere l’inesistenza della violazione dalla mancata risposta delle Autorità sollecitate dalla Hellas Verona alle richieste di delucidazioni in merito agli episodi verificatisi, e per i quali è processo. L’assenza di riscontro da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e della Questura di Verona certamente non costituisce prova alcuna che i cori sanzionati non si sarebbero verificati, inducendo a ritenere che le richiamate Autorità abbiamo lasciato alle procedure ed agli Organi della Giustizia Sportiva l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla vicenda per cui è processo. Quanto all’asserita insussistenza della significativa dimensione del fenomeno, dedotta con il terzo motivo, la stessa è smentita dalla precisazione, contenuta in Relazione, secondo la quale le volgari espressioni discriminatorie erano state pronunciate dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, circa 5000/6000 persone: appare evidente che cori razzisti intonati da sì gran numero di spettatori sicuramente raggiunge la dimensione voluta dalle disposizioni codicistiche, per come interpretate dagli Organi della Giustizia Sportiva, per far luogo al provvedimento sanzionatorio. Inoltre, ed altrettanto decisamente, va rilevato che l’intervenuta sottoscrizione della Relazione da parte dei tre Ispettori federali, collocati in diversi punti dell’impianto sportivo, conferma l’assoluta percepibilità dei cori, addirittura da ogni settore dello Stadio, e la conseguente correttezza della sanzione. Infine, l’attività quotidiana della Hellas Verona per prevenire e sensibilizzare i propri tifosi, dedotta quale quarto motivo di gravame, costituisce sicuro elemento per apprezzare tale iniziativa, senza peraltro costituire discriminante ai fini dell’irrogazione della sanzione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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