F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. WSZOLEK PAWEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio – 02 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. WSZOLEK PAWEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016) Con reclamo ritualmente proposto la S.p.A. Hellas Verona ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Wszolek Pawel, seguito gara Palermo/Verona del 15.5.2016, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia.”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che la condotta del Wszolek sia del tutto priva dei connotati di violenza e di intimidazione, essendo del tutto palese che si sia trattato di un scomposto, gravemente antisportivo, contatto di gioco già iniziato con palla in movimento. Ha, quindi, evidenziato che il calciatore avversario del Palermo (Morganella Michel), espulso parimenti al Wszolek,si era divincolato per liberarsi dall'avversario colpendolo al volto con il braccio sinistro, costituendo ciò una aggravante a suo carico della quale il Giudice Sportivo non ha tenuto conto avendo sanzionato i due contendenti con la squalifica per 3 giornate di gara. Ha, altresì, evidenziato la mancanza di precedenti disciplinari a carico del Wszolek osservando, infine, la eccessività della squalifica inflitta in ragione della reale portata del fatti. A supporto della tesi difensiva prospettata ha richiamato precedenti decisioni degli Organi di Giustizia in fattispecie consimili. Ha, quindi, concluso chiedendo: a) in via principale, la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara; b) in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata convertendo le residue due in una ammenda proporzionata alla limitata gravità dei fatti; c) in via ulteriormente subordinata, la riduzione della squalifica a 2 giornate; d) in via ulteriormente subordinata, la riduzione della squalifica a 2 giornate con applicazione dell'ulteriore ammenda. Alla seduta del 18.7.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il proposto reclamo è parzialmente accoglibile come da dispositivo. La Corte, esaminati gli atti ed i fatti come accaduti e refertati, ritiene che la condotta del Wszolek debba essere qualificata non come violenta, in quanto carente dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi gravemente antisportiva per fatti non meno gravi rispetto a quelli addebitati al suo avversario Morganella Michel sanzionato, in sede di reclamo parzialmente accolto, con la squalifica ridotta a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Wszolek Pawel a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it