F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ELENA PIATTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Sancolombano), la Società AS SANCOLOMBANO – (nota n. 11944/852 pf14- 15/LG/pp del 29.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ELENA PIATTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Sancolombano), la Società AS SANCOLOMBANO - (nota n. 11944/852 pf14- 15/LG/pp del 29.04.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Sig.ra Maria Elena Piatti, all’epoca dei fatti contestati Presidente e legale rappresentate della Società AS Sancolombano, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 luglio 2015, di importo pari a € 31.000,00, come prescritto al punto 5) pag. 2 del C.U. cit.. Il Procuratore Federale, ritenuto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS), dal comportamento sopra descritto conseguisse la responsabilità diretta, ha, altresì, deferito la Società AS Sancolombano, della quale la Sig.ra Maria Elena Piatti, al momento della commissione dei fatti, era il legale rappresentante. Il dibattimento Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) nei confronti della Signora Piatti e dell’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della Società AS Sancolombano, così come previsto dal punto 11 pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti. È altresì comparso il difensore della Sig.ra Piatti, il quale ha sollevato preliminarmente eccezione di estinzione del presente procedimento disciplinare. Nel merito si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate. Il Presidente, in considerazione della rilevabilità d’ufficio, da parte del Tribunale, dei vizi del procedimento disciplinare, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, ha rappresentato alle parti una ulteriore, possibile causa di improcedibilità e/o estinzione del procedimento a cagione del mancato rispetto dei termini procedimentali a rilevanza esterna, di natura perentoria (art. 38, comma 6 del CGS) e quindi da ritenersi ad effetti decadenziali. I motivi della decisione. L’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti è fondata. Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016. Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016. In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento. Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna. Osserva il Collegio che sia la Procura Federale che lo stesso Tribunale hanno ritenuto di poter notificare gli atti di rispettiva competenza presso la sede della Società sportiva, sul presupposto da ritenersi erroneo che le comunicazioni agli interessati potessero essere effettuate in una qualunque delle modalità indicate nell’art. 38, comma 8 del CGS (già in vigore all’epoca dei fatti). Sennonché, le modalità “alternative” cui fa riferimento il citato articolo per le comunicazioni agli interessati non possono essere interpretate nel senso che il legislatore federale abbia rimesso alla discrezionalità insindacabile ed assoluta degli Organi di giustizia la relativa scelta. Coerentemente ai principi ordinamentali, in cui si inserisce l’Ordinamento sportivo, e che guidano pertanto anche l’ermeneutica delle disposizioni di giustizia sportiva, deve ritenersi che ogni qualvolta il deferito elegge domicilio ai fini del procedimento disciplinare e lo comunica formalmente agli Organi della giustizia sportiva, assolvendo all’onere di indicare nel primo atto difensivo l’indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L’alternatività cui fa riferimento l’art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma. Diversamente opinando, si violerebbe frontalmente il diritto di difesa attribuendo agli Organi di giustizia sportiva un potere esorbitante e sproporzionato, lesivo anche del principio costituzionale della parità delle parti. Il dispositivo Per quanto sopra argomentato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1 del CGS
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