F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TULLIO TINTI (all’epoca dei fatti Agente di Calciatori) – (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016
(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TULLIO TINTI (all’epoca dei fatti Agente di Calciatori) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Luciano Zauri, calciatore tesserato per la SS Lazio al tempo dei fatti in contestazione, per la violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) e dell’art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva ora vigente; nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società offshore Everglades Media LLC, con sede in 2120 Carey Avenue, Cheyenne – Wyoming (USA), messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. Il Procuratore Federale ha poi deferito il Sig. Tullio Tinti, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per la violazione reiterata dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi “rapporti commerciali” tra le diverse Società di calcio e le “Società cartiere” utilizzate dal Guastalla, in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all’estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano, dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell’interesse delle Società calcistiche ovvero il pagamento in nero di compensi integrativi destinati ad alcuni calciatori di cui lo stesso risultava Agente (direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell’operazione; e, dall’altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità personale di del Sig. Luciano Zauri. Il Procuratore Federale ha, infine, deferito il Sig. Giorgio Zamuner, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti, assumendo “strumentalmente” la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere ad hoc incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le Società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013. Infine ha deferito la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto. Le posizioni di Zauri, Zamuner e della Società SS Lazio Spa sono state già definite dagli Organi della giustizia sportiva. Alla riunione del 23 giugno 2016 Il T.F.N., ritenuto legittimo l’impedimento a comparire del Tinti, ne ha stralciato la posizione rinviando a data da destinare il relativo procedimento. In seguito, il T.F.N. ha fissato alla data odierna il dibattimento del procedimento a carico del Sig. Tinti. Le memorie difensive I difensori del Sig. Tullio Tinti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse rivolte ai rispettivi assistiti e ne chiedono il proscioglimento. Il dibattimento Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Tinti. È altresì comparso il Sig. Tinti con il proprio difensore, quest’ultimo si é riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in esse contenute. I motivi della decisione. Proscioglimento del Sig. Tullio Tinti. Con Comunicato Ufficiale N. 031/CFA, la Corte Federale d’Appello ha prosciolto, per gli stessi fatti e le medesime contestazioni e addebiti, gli incolpati nel procedimento congiunto al presente: SS Lazio e Sig. Luciano Zauri, Giorgio Zamuner; ciò ha deciso sulla base della considerazione che non sussiste, nel caso di specie, “quel livello indispensabile di verosimiglianza della ricostruzione accusatoria che risponda anche al solo criterio del più probabile che non rispetto ad ipotesi ricostruttive alternative”. Considerato che il deferimento del Sig. Tullio Tinti si basa sulla medesima ricostruzione accusatoria, condivisibilmente caducata dalla Corte Federale d’Appello nel Comunicato Ufficiale sopra citato; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Tullio Tinti dagli addebiti a lui ascritti.
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