F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CELENTANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società SSCD Frattese Srl) – (nota n. 15530/748 pf15-16 AM/SP/ma del 27.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016
(287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CELENTANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15530/748 pf15-16 AM/SP/ma del 27.6.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 27 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Il Signor Francesco Celentano - nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente della SSCD Frattese Srl - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, per essersi adoperato affinché il Presidente della Società SSCD Frattese Srl, Sig. Antonio Schiano, sottoscrivesse la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata dal Signor D.D. al fine di poter ottenere l’ammissione di quest’ultimo a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la detta Società dall’1.9.2014. Dal momento che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevava che non risultavano perfezionate le notifiche di rito, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/TFN del 14 Settembre 2016 veniva disposta l’abbreviazione dei termini e il rinvio del procedimento alla data del 21.10.2016 ore 14.00, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione della sanzione nei confronti del Signor Francesco Celentano dell’inibizione per mesi 12 (dodici). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: A seguito della pubblicazione di un articolo di stampa apparso sul quotidiano “Il Mattino” in data 6.7.2015, riguardante lo stralcio del proc. 70pf15-16 avente ad oggetto “accertamenti relativi al coinvolgimento in una vicenda giudiziaria di un sostituto procuratore generale”, prendeva il via una delicata indagine relativa alla posizione della Società SSCD Frattese Srl e dei suoi tesserati, nonchè la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale composto mediante estrazione di copia di tutti gli atti del sopra detto procedimento. Nel corso dell’attività d’indagine emergevano le responsabilità del Sig. Antonio Schiano, del Sig. Francesco Celentano e della Società SSCD Frattese Srl. Emergeva in particolare, quanto al Signor Schiano – all’epoca del fatti Presidente della SSCD Frattese Srl – la responsabilità per aver egli sottoscritto la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata al fine di poter ottenere l’ammissione a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la summenzionata Società dal 1.9.2014 e autorizzando l’addebito del costo di iscrizione al corso sul conto della Società. Quanto, invece al Signor Francesco Celentano, emergeva il suo coinvolgimento nella vicenda e la sua responsabilità per essersi egli adoperato affinché il Presidente della Società SSCD Frattese Srl, Sig. Antonio Schiano, sottoscrivesse la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata al fine di poter ottenere l’ammissione di quest’ultimo a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la detta Società dall’1.9.2014. A seguito della conclusione delle indagini del 28.4.2016, il Signor Antonio Schiano e la Società SSCD Frattese Srl definivano le proprie, rispettive posizioni con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS. Nel merito della vicenda in esame, il Collegio: - esaminati la documentazione versata in atti, l’accordo avente ad oggetto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS concluso con il Sig. Antonio Schiano e la Società SSCD Frattese Srl, le dichiarazioni rese dal Sig. Francesco Celentano in data 1.4.2016; circostanze che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento - specie nella parte in cui egli testualmente afferma “…lo Schiano … non era, invece, minimamente a conoscenza del fatto che tale documento avrebbe dovuto essere utilizzato ai fini dell’ammissione ad un corso di formazione per i dirigenti di associazioni sportive, anche perché non gli rappresentai la circostanza in questione.” e ancora, “riconosco di aver sottovalutato la rilevanza della richiesta rivoltami dallo Iengo e di avere agito evidentemente con particolare leggerezza.”; - rilevata la valenza prettamente autoaccusatoria delle dichiarazioni rese e la loro efficacia probatoria; Ritiene sufficientemente comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Celentano, con altrettanto evidente violazione da parte del tesserato dell’articolo 1bis comma 1 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Francesco Celentano la sanzione dell’inibizione per mesi 12 (dodici).
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