F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO FERRARA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) – (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016
(278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO FERRARA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) - (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 16 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Il Signor Fabio Ferrara - nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la USD Nuorese Calcio 1930: -per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per aver sottaciuto, in occasione del suddetto tesseramento con la USD Nuorese Calcio 1930 – avvenuto il 17.8.2015 – e dei relativi accertamenti medici, l’esistenza di un trauma al piede sinistro, occorsogli nella precedente stagione e per il quale era stato sottoposto a ripetuti trattamenti curativi; - per la violazione delle prescrizioni formali previste dall’art. 94 ter, comma 2 NOIF, per aver stipulato con il Presidente della Società de qua, accordi economici relativi alle sue prestazioni sportive, inerenti la stagione sportiva 15/16, senza l’utilizzazione degli appositi moduli. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione nei confronti del Signor Fabio Ferrara della sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 644 pf 15-16 avente ad oggetto “Comportamento della Società USD Nuorese Calcio 1930 (Serie D) per non aver stipulato alcun accordo economico con il calciatore Fabio Ferrara, tesserato dal 17.8.2015, e per averlo escluso dalla squadra esclusivamente con provvedimento verbale senza alcuna motivazione. Prot. 5304 ”. Alla Società USD Nuorese Calcio 1930 ed al Signor Michele Artedino, Presidente della Società medesima, veniva applicata la sanzione ex art. 32 sexies CGS. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano su svariati atti e documenti, e tra tutti, assumono particolare rilievo sia le dichiarazioni rese dal Dr. Antonio Mario Soru, medico sociale della USD Nuorese Calcio 1930, che le dichiarazioni rese dal Signor Vittorio Tossi, Direttore Sportivo della USD Nuorese Calcio 1930. Ad ogni buon conto, buona parte delle prove esaminate confermano il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito. In particolare, quanto alle dichiarazioni rese dal Dr. Antonio Mario Soru, medico sociale della USD Nuorese Calcio 1930, escusso in data 16.2.2016, egli riferiva che il deferito superava sia la visita di idoneità sportiva, eseguita dal medico specialista in medicina dello sport, sia un esame preliminare eseguito dallo stesso Dr. Soru e dal fisioterapista della Società. Il Dr. Soru testualmente riferiva: “all’inizio appariva idoneo, l’unica cosa che aveva riferito è che la stagione precedente aveva patito un infortunio, non meglio precisato, al primo dito del piede sinistro”. Il Dr. Soru riferiva inoltre che il problema al piede, del quale il calciatore aveva appena accennato, si era poi ripresentato nel corso della preparazione atletica, ragione per la quale si decideva di sottoporre il calciatore ad una serie di esami clinici, tra i quali una radiografia ed una stratigrafia particolarmente incentrate sulla condizione del primo dito del piede sinistro. Da tali esami, riferiva il Dr. Soru, emergeva “la presenza di una pseudo cisti c.d. geode alquanto singolare perché generalmente i geodi si presentano in malattie degenerative, ad esempio soggetti artrosici, o anche in conseguenza di processi infiammatori o di tipo reumatico. Era in sostanza una lesione di base verosimilmente pre-esistente”. Durante l’interrogatorio, inoltre, il Dr. Soru esibiva copia del referto dell’esame TAC del 18.8.2015 eseguito sul Signor Fabio Ferrara. Tale esame, secondo quanto riferito del Dr. Soru, “confermava la presenza di una lesione del primo metatarso escludendo patologie traumatiche o di altra natura”. Riferiva infine, il Dr. Soru, che l’atleta era stato sottoposto a terapia fisica (laser, ultrasuoni e tecar) e terapia antinfiammatoria farmacologica (con antidolorifici) che però, “non hanno sortito gli effetti sperati” perché quando “l’atleta forzava e cercava di fare quello che gli veniva chiesto si riacutizzava il dolore e zoppicava”. Quanto alle dichiarazioni rese dal Signor Vittorio Tossi, Direttore Sportivo della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, escusso in data 11.2.2016, egli riferiva che la Società, suo tramite, aveva negoziato direttamente con il Signor Ferrara gli accordi per il suo ingaggio, prima telefonicamente e poi di persona e che al momento dell’accordo, il giocatore, su specifica richiesta, riferiva di essere “a posto fisicamente e di non avere pregressi infortuni”. Il Tossi, riferiva inoltre, che dopo una serie di visite mediche alle quali di sottoponeva il calciatore, “… dopo una settimana, durante la preparazione atletica pre-campionato, il Ferrara ha accusato un infortunio al piede (non ricorda quale) alla pianta del piede … in sostanza non poteva né correre né allenarsi. Sono stati fatti gli accertamenti del caso: risonanze magnetiche e altro ed è venuto fuori che aveva una vecchia frattura del piede, pregressa, calcificata, risalente nel tempo e per risolvere l’infortunio doveva essere operato al piede. L’infortunio era vecchio e temporalmente datato”. Quanto, infine, al Signor Fabio Ferrara, egli, nel corso della sua audizione, avvenuta in data 16.2.2016, pur negando la fondatezza di quello che riteneva essere il convincimento della Società circa le sue effettive condizioni, dichiarava che prima del tesseramento si era sottoposto ad una visita privata, sempre al piede sinistro, e che la diagnosi era stata di idoneità. Il calciatore ammetteva, inoltre, di non aver mai firmato il modello scritto di contratto e che l’aveva fatto perché, per sua conoscenza, la pratica di utilizzare scritture private al di fuori dei contratti federali “è prassi utilizzata da tutti”. Il Collegio ritiene, sulla base della corposa istruttoria allegata dalla Procura federale, che i fatti posti a fondamento del deferimento abbiano trovato congruente riscontro all’esito dell’esame collegiale e che siano stati sufficientemente comprovate le responsabilità del deferito in relazione ai capi di incolpazione. Le dichiarazioni acquisite e la condotta tenuta dal deferito nel corso del rapporto con la Società che l’aveva tesserato hanno disvelato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Fabio Ferrara, con altrettanto evidente violazione dell’articolo 1bis comma 1 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Fabio Ferrara la sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta), di cui giorni 30 (trenta) per il primo capo di incolpazione e giorni 30 (trenta) per il secondo capo di incolpazione.
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