F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl – (nota n. 591/1066 pf15-16 AM/ma del 12.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 591/1066 pf15-16 AM/ma del 12.7.2016). Il deferimento Con atto del 12 luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Zhu Xiao Dong, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 bis, anche in relazione all’art. 38, comma 8, del CGS, per avere omesso di segnalare al Sig. Massimo Londrosi, tesserato per la Società in questione al momento della instaurazione del procedimento sportivo n. 845 pf 14-15, la comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento stesso a lui inviata presso la sede sociale dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così impedendogli di svolgere una compiuta attività difensiva nel suo interesse, e comunque per essere venuto meno al più generale principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel non comunicare al Sig. Massimo Londrosi quanto disposto dal Tribunale Federale Nazionale in ordine al procedimento sportivo aperto anche nei suoi confronti; 2) la Società AC Pavia Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio legale rappresentante Sig. Zhu Xiao Dong. Le memorie difensive Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti faceva pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: 1) al Sig. Zhu Xiao Dong, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici); 2) alla AC Pavia Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e pertanto merita di essere accolto. Nel corso della stagione sportiva 2014 – 2015, allorquando rivestiva ancora la carica di direttore generale e direttore sportivo della AC Pavia Srl, il Sig. Massimo Londrosi era venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento sportivo a suo carico (n. 845 pf 14-15) nel corso del quale aveva goduto della assistenza legale da parte dello stesso difensore della Società. Nel mese di luglio del 2015 i rapporti con la Società di appartenenza si erano bruscamente interrotti e nel contempo la A.C. Pavia Srl revocava il mandato professionale conferito al precedente difensore nominandone un altro in sua sostituzione. Quindi in data 27 ottobre 2015 il Sig. Londrosi apprendeva da alcuni articoli di stampa di avere subito una inibizione per tre mesi da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare senza che gli fosse mai stata comunicata la data di fissazione della udienza di comparizione davanti all’organo di giustizia sportiva e, conseguentemente, senza aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Nella stessa giornata il Sig. Londrosi chiedeva conto di quanto sopra ai responsabili della A.C. Pavia Srl dai quali veniva lui risposto che non risultava essere presente alcun documento relativo alla posizione che lo riguardava. Quindi, da ultimo, rivoltosi al Tribunale Federale Nazionale, apprendeva che l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione era stato lui notificato a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede della AC Pavia Srl L’attività di indagine ha confermato che effettivamente la A.C. Pavia Srl aveva ricevuto per conto del Sig. Massimo Londrosi la comunicazione da parte del Tribunale Federale Nazionale contenente l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento sportivo 845 pf 14-15. La Società in questione, tuttavia, non aveva provveduto a darne notizia al soggetto interessato il quale pertanto non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa in seno al relativo procedimento disciplinare, restando suo malgrado contumace e subendo ignaro le conseguenze della decisione del Tribunale. Del tutto evidente e comprovata la responsabilità del deferito che, con la sua condotta ha frontalmente violato le regole di correttezza e lealtà che si impongono ai tesserati nonché quelle specifiche previste dall’art. 38, c. 8 del CGS Per quanto riguarda le sanzioni da applicarsi, anche alla luce della giurisprudenza degli organi federali, si ritengono congrue quelle che seguono in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Zhu Xiao Dong, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici); - - alla AC Pavia Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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