F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) – (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 27 Ottobre 2016
(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) - (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).
Il deferimento Con atto del 1° luglio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Salvatore Bizzarro, all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise; 2) il Sig. Riccardo Innocenti, all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise per rispondere entrambi della violazione degli artt. 1 bis (già art. 1 CGS al tempo dei fatti in contestazione) e 7, commi 1, 2 e 5 del CGS per avere in concorso tra loro (e con il Sig. Luigi Dimitri, all’epoca dei fatti direttore sportivo della Società Gallipoli, con il Sig. Giuseppe Giannini, all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli, con il Sig. Michele Murolo, all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, con il Sig. Massimo Russo, all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, nonché con altri soggetti non tesserati)prima della gara Gallipoli – Real Marcianise valevole per il campionato di Lega Pro, girone B, stagione sportiva 2008/2009, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con le aggravanti per tutti i tesserati suindicati di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3 a 2 per la Società salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di quest’ultima nella serie superiore. Nei termini consentiti dalla normativa federale facevano pervenire una memoria difensiva sia il Sig. Salvatore Bizzarro che il Sig. Riccardo Innocenti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Salvatore Bizzarro, all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise, l’inibizione per anni tre e mesi sei; b) al Sig. Riccardo Innocenti, all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise, la squalifica per anni due. Motivi della decisione Il deferimento in questione trae origine dal procedimento penale n. 17982/05 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di numerosi soggetto coinvolti in fatti di criminalità organizzata; nell’ambito di tale procedimento era compreso un episodio di frode sportiva risalente a cinque anni prima e riguardante la partita disputata in data 17 maggio 2009 tra il Gallipoli e la Real Marcianise, vinta per 3 a 2 dai pugliesi, risultato che consentiva loro la promozione in serie B. Gli organi di informazione avevano dato ampio risalto alla notizia pubblicando anche i particolari di un pagamento della somma di euro 50.000,00 che sarebbe stata versata dai signori Righi, Salvatore ed Ivano, dal Sig. Giuseppe Giannini, all’epoca dei fatti allenatore del Gallipoli, e dal Sig. Luigi Dimitri, all’epoca direttore sportivo del Gallipoli. In considerazione di quanto sopra, si attivava la Procura Federale la quale richiedeva ed otteneva copiosa documentazione probatoria. Le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale da parte del Sig. Michele Murolo costituivano di fatto una confessione in quanto egli ammetteva le proprie responsabilità e manifestava subito un intento collaborativo. Nei giorni precedenti la gara Gallipoli – Real Marcianise, valevole per il campionato di Lega Pro – girone B, stagione 2008/2009, disputatasi poi in data 17 maggio 2009, si sviluppavano una serie di contatti tra tale S. R., il figlio I. R. e tale V. N. (detto “Enzo”), genero di S. R. volti a rintracciare con il contributo di tale L. A. (detto “Cicciotto”) i calciatori Michele Murolo e Massimo Russo, entrambi tesserati per la Real Marcianise ed entrambi originari della zona del “Buvero” (quartiere del Borgo S. Antonio) e legati a tale T. C., figlio di A. C., sostanzialmente soggetto reggente il clan camorristico della stessa zona. Gli atti dell’inchiesta dimostravano che il Sig. C. T., su mandato del Sig. S. R., padre del Sig. I. R., incontrava presso il quartiere Santa Maria della Fede (nei pressi del Borgo di S. Antonio, denominato “’o Buvero”) il calciatore Michele Murolo, tesserato per la Real Marcianise, chiedendo espressamente di non giocare “sino alla morte” la gara in oggetto. Il calciatore Michele Murolo dirottava detta richiesta al Sig. Salvatore Bizzarro, presidente della Real Marcianise, il quale, a sua volta organizzava un incontro con il Sig. S.R. ed il Sig. C.T. durante il quale veniva sostanzialmente trovato l’accordo fraudolento in cambio di aiuti futuri che sarebbero stati forniti nel campionato successivo alla Real Marcianise, atteso e considerato che in quella stagione la medesima Società aveva di fatto raggiunto l’obiettivo stagionale consistente nella salvezza. Successivamente si verificava una serie di ulteriori incontri, anche alla presenza dei calciatori Michele Murolo e Massimo Russo, tesserati per la Real Marcianise, e del Sig. Luigi Dimitri, direttore sportivo all’epoca dei fatti del Gallipoli, per acquisire la certezza di quanto concordato. Alcune intercettazioni telefoniche hanno consentito di accertare la circostanza per cui l’accordo illecito era stato raggiunto con i calciatori Russo e Murolo, previa corresponsione agli stessi della somma di euro 50.000,00. Partecipi dell’accordo illecito, oltre ai predetti calciatori, erano anche il Sig. Salvatore Bizzarro, all’epoca dei fatti in contestazione presidente della Real Marcianise, il Sig. Luigi Dimitri, direttore sportivo del Gallipoli, ed il Sig. Giuseppe Giannini, allenatore all’epoca del sodalizio pugliese. Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche veniva appurato che, successivamente alla disputa della gara, da un lato, i calciatori Russo e Murolo chiedevano in maniera pressante ai soggetti non tesserati di cui in precedenza di intervenire affinché venissero rispettati gli accordi presi e che venisse consegnato loro il denaro promesso; dall’altro, il reperimento del denaro in contante da parte del Sig. S.R., avvenuto grazie agli incassi di alcune sue attività commerciali presenti sul territorio. La Procura Federale esercitava l’azione disciplinare e veniva quindi fissata l’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la data del 9 giugno 2016. Nel corso del procedimento la difesa del Sig. Bizzarro eccepiva l’improcedibilità dell’atto di deferimento in quanto l’addebito contestato (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS). Anche la difesa del Sig. Innocenti eccepiva un difetto di contestazione atteso e considerato che i fatti in questione risalivano al maggio 2009 mentre le norme contestate erano contenute in un Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore solamente nell’agosto 2014; rilevava inoltre che allo stesso Innocenti era stato contestato l’addebito disciplinare di illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS tuttavia diverso e più grave rispetto a quello che gli era stato invece contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con ordinanza accoglieva le eccezioni sollevate dalle difese dei signori Salvatore Bizzarro e Riccardo Innocenti e pertanto, relativamente alle loro posizioni, rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti e si concludeva come da comunicato ufficiale n. 4 (2016/2017) del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare. Quindi la Procura Federale, con atto del 1° luglio 2016, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i signori Salvatore Bizzarro e Riccardo Innocenti. Alla odierna udienza le difese dei soggetti deferiti hanno insistito nella eccezione secondo la quale, stante l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, coincidente con quella dell’originario deferimento (31 marzo 2016), per la pronuncia della decisione di primo grado, così come espressamente previsto dall’art. 34 bis, comma 1, del CGS, il procedimento in questione si sarebbe estinto. Sul punto il rappresentante della Procura Federale ha controdedotto che il presente procedimento deve intendersi come un nuovo giudizio, atteso e considerato che si tratterebbe di un addebito nuovo e diverso rispetto a quello contestato con l’originario deferimento, che la medesima Procura, tra l’altro, aveva provveduto a notificare ai soggetti interessati mediante una nuova “Comunicazione di conclusione delle indagini”. L’eccezione sollevata dalle difese dei soggetti deferiti è fondata e pertanto merita di essere accolta. Il computo dei termini previsti per la pronuncia della decisione di primo grado deve necessariamente decorrere dal momento in cui è stato elevato il primo deferimento, trattandosi della identica fattispecie. La rimessione degli atti alla Procura Federale da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, è dipesa, infatti, solo ed esclusivamente da una irregolarità della Procura dovuta al fatto che l’addebito disciplinare contestato ai deferiti (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece loro contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS). In considerazione di quanto sopra il presente procedimento, peraltro recante il medesimo numero del precedente (498 pf) – a conferma anche formale della identicità ed unicità del medesimo - deve dichiararsi estinto ex art. 34 bis, comma 1, CGS atteso e considerato che con il nuovo deferimento, sollecitato dal Tribunale, non si è instaurato un nuovo procedimento disciplinare bensì soltanto riformulata l’incolpazione per conformarla alla contestazione contenuta nella comunicazione di conclusione delle indagini. Una semplice riqualificazione che non ha comportato l’apertura di un nuovo e/o diverso giudizio. Ne consegue, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori, che il procedimento va dichiarato estinto. Ed invero, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. P.Q.M. Il deferimento in oggetto deve essere respinto per estinzione dello stesso ex art. 34 bis, comma 1, CGS.
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