F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 28 Ottobre 2016 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Umbria 2015 Calcio a 5), Società ASD UMBRIA 2015 CALCIO A 5 – (nota n. 11612/316 pf14- 15/MS/vdb del 21.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 28 Ottobre 2016
(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Umbria 2015 Calcio a 5), Società ASD UMBRIA 2015 CALCIO A 5 - (nota n. 11612/316 pf14- 15/MS/vdb del 21.04.2016).
Il deferimento La Procura Federale in data 21 aprile 2016 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pasquale Gualtieri, nella qualità di presidente della ASD Umbria 2015 Calcio a 5 e la stessa ASD Umbria 2015 Calcio a 5, per violazione: quanto al primo, dell’art. 1bis comma 1 CGS con riferimento all’art. 53 comma 1 NOIF così come integrato dalle disposizioni di cui alla parte terza lettera E paragrafo G del CU n. 1 Divisione Calcio a Cinque del 2 luglio 2015, per aver rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2015/2016, prima dell’inizio dello stesso e dopo aver presentato domanda di iscrizione della Società a detto campionato; quanto alla seconda, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in conseguenza della violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Era accaduto che la Società, che aveva presentato regolare domanda di partecipazione al campionato di competenza, che la Co.Vi.So.D. aveva positivamente valutato, vi aveva rinunciato dopo che i gironi delle squadre partecipanti, tra cui la ASD Umbria 2015 calcio a cinque, inclusa nel girone E, erano stati formati. Nel corso delle indagini la Procura Federale aveva raccolto le dichiarazione del Sig. Aurelio Dozzini, vice presidente della Società e delegato dal presidente a comparire innanzi l’inquirente, che, nel confermare la rinuncia dovuta a motivi economici (improvvisa perdita del 70% degli sponsor), aveva specificato che tale rinuncia in data 30 luglio 2015 era stata tempestivamente comunicata alla Divisione Calcio a 5, dopo che l’assemblea del giorno prima, preso atto della mancanza di ulteriori risorse oltre a quelle che erano già state impiegate per la domanda di iscrizione al campionato, aveva deliberato la rinuncia e nel contempo lo scioglimento della Società. Le memorie difensive I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale tempestiva memoria difensiva, corredata da documentazione, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento. Il dibattimento Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alla sanzione della inibizione di gironi 30 (trenta) a carico del Sig. Pasquale Gualtieri e l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società, che costituisce la pena edittale prevista dalla Divisione Calcio a Cinque per la rinuncia al campionato. Sono altresì comparsi i deferiti, rappresentati dal loro difensore ed hanno insistito per il proscioglimento. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Ritiene nel merito il TFN che la Società, con la citata memoria difensiva abbia sufficientemente esposto e comprovato i motivi per i quali il deferimento va respinto. Le considerazioni sviluppate nella memoria, ed adeguatamente documentate, possono trovare compiuto accoglimento. Risulta, infatti dimostrato che la Società inoltrò in tempi utili alla Divisione Calcio a Cinque la rinuncia al Campionato di Serie B per la s.s. 2015/2016, validamente motivata da sopravvenute ed imprevedibili difficoltà economiche che avevano impedito oggettivamente di affrontare le rilevanti spese di tale competizione (tra cui, l’improvvisa perdita del 70% degli sponsor). Coglie nel segno, e merita condivisione, la considerazione che la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro è stata formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi (decisione presa dagli organi sociali il 29 luglio 2015; comunicazione di ritiro trasmessa alla Divisione il 30 luglio successivo; positiva valutazione della Co.Vi.So.D. recapitata alla Società il 3 agosto seguente); il tutto, quindi, secondo una scansione temporale non solo compatibile con la proficua organizzazione della competizione bensì anche tale da non avere recato pregiudizio all’iter sportivo (sul punto neppure allegato e comprovato dalla Procura federale). Mancando quindi i presupposti per l’attribuzione ai deferiti della incolpazioni mossegli, si ritiene non sanzionabile il comportamento degli stessi che vanno, pertanto, prosciolti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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