F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 28 Ottobre 2016 (85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 28 Ottobre 2016
(85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.
Con ricorso ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS”) il Dott. Archimede Pitrolo chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della delibera del 21.9.2016 del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) (in prosieguo, per brevità, anche “Lega”) pubblicata con Com. Uff. n. 116 del 21.9.2016 con la quale veniva convocata l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Lega e dei consiglieri federali alla data del 24.10.2016. L’11.10.2016 si costituiva in giudizio la Lega, che eccepiva la piena legittimità del proprio operato e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse. In pari data depositava memoria il Dott. Archimede Pitrolo. In data 14.10.2016 uditi i legali del ricorrente e della Lega, il Tribunale Federale Nazionale accoglieva l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 bis, comma 4 bis, del CGS e fissava l’udienza per il 25.10.2016. Successivamente, il 21 e 22.10.2016 le parti depositavano ulteriori memorie. Nel corso dell’udienza le parti comunicavano che il Consiglio Direttivo della Lega con delibera adottata il giorno prima aveva proceduto, nuovamente senza attendere la decisione di Codesto Tribunale, a indire le elezioni associative per il 15.11.2016. In virtù di tale nuova indizione i difensori della Lega insistevano per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse richiamando il precedente di Codesto Tribunale del 4.10.2016. Alla luce della decisione della Lega di non attendere (per la seconda volta) la decisione del ricorso e di indire nuove elezioni, non rinvenendo ragioni per disattendere il precedente orientamento, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Lega di fatto annullato l’indizione dell’elezione oggetto del ricorso. Pur nella consapevolezza della predetta improcedibilità, il Collegio, alla luce delle molteplici controversie sorte in relazione al termine per l’indizione dell’assemblea elettiva, ritiene doveroso chiarire l’interpretazione della normativa di riferimento al fine di consentire alle istituzioni federali e alle leghe affiliate di conformarsi. L’art. 15 dello Statuto della Lega stabilisce che l’assemblea elettiva deve essere convocata mediante pubblicazione del comunicato ufficiale almeno venti giorni prima dell’effettiva riunione. La disposizione prescrive, dunque, un termine minimo al di sotto del quale l’assemblea elettiva non può essere indetta, ma non stabilisce alcun termine massimo entro il quale le elezioni si devono tenere; l’unico limite stabilito dalla normativa è rappresentato dalla necessità di rispettare la scadenza del quadriennio olimpico. Alla luce di tale precisazione il Consiglio direttivo della Lega nel fissare un termine congruo e ragionevole per l’indizione dell’assemblea elettiva, fermi restando i predetti limiti, deve garantire il rispetto dei principi democratici e, in particolare, un corretto e paritario confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale e di rappresentare alle sessanta società elettrici affiliate alla Lega la candidatura e il relativo programma. Del resto le stesse difese della Lega hanno affermato in memoria che i principi democratici, applicabili anche all’Ordinamento federale e alla stessa Lega, impongono l’adozione di regole che garantiscano a tutto il corpo elettorale, attivo e passivo, la parità di condizioni nella partecipazione al confronto elettorale, ponendo i diversi candidati in una posizione di parità. Conseguentemente, nel determinare la ragionevolezza e la congruità del termine di indizione dell’assemblea elettiva la lega deve prevedere un termine che rispetti i predetti principi, tenendo in debita considerazione sia l’esistenza di eventuali ragioni d’urgenza, sia il tempo effettivo che manca dalla scadenza del quadriennio olimpico. Ne consegue che la previsione di un termine ristretto (anche se superiore ai venti giorni prescritti dall’art. 15 dello Statuto) che non consenta ai candidati e agli elettori di esercitare pienamente i diritti costituzionalmente garantiti quando la scadenza del quadriennio olimpico è ancora lontana e in assenza di motivate ragioni d’urgenza, appare irragionevole e violativa dei fondamentali principi democratici di eguaglianza e parità di trattamento. Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la previsione di un termine di soli trentatré giorni per l’indizione dell’assemblea elettorale, quando mancano oltre tre mesi e mezzo dalla scadenza del quadriennio olimpico e senza che siano specificate peculiari ragioni d’urgenza risulta incongruo e irragionevole, poiché non consente ai candidati (soprattutto a coloro che non rivestano già incarichi federali o associativi) di concorrere alla sfida elettorale in condizione di parità. P.Q.M. Si dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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