F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 21 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 09 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: – LIRANGI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965); – D’ANDREA PINO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965): – A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER N.O.I.F. E AGLI ARTT. 3 E 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 10477/152 PF 15-16/AV/MF DEL 1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 170 del 26.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 21 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 09 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - LIRANGI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965); - D’ANDREA PINO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965): - A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER N.O.I.F. E AGLI ARTT. 3 E 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 10477/152 PF 15-16/AV/MF DEL 1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 170 del 26.5.2016) Con atto del 3.6.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul Com. Uff. n. 170 del 26.5.2016) che ha prosciolto i signori Lirangi Franco e D’Andrea Pino (all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Consigliere della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965) nonché quest’ultima Società in ordine alle contestazioni di cui all’atto di deferimento che qui di seguito si riporta: deferimento di Lirangi Franco nato a Luzzi il 2.9.1960, D’Andrea Pino nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. Luzzese Calcio 1965, Matricola nr. 610530; per rispondere: Il primo, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle N.O.I.F. e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D’Andrea Pino ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società A.S.D. Luzzese Calcio 1965a corrispondere al Sig. Sbano, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto Sbano Francesco, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. Il secondo, all’epoca dei fatti consigliere della società A.S.D. Luzzese Calcio 19651965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle N.O.I.F. e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il Lirangi Franco ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società A.S.D. Luzzese Calcio 1965a corrispondere al Sig. Sbano, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto Sbano Francesco, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. La terza per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell’interesse della medesima società. Resistono, con memoria difensiva, i signori. Lirangi Franco e D’Andrea Pino e la società A.S.D. Luzzese Calcio 1965. Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria è pervenuto alla decisione di prosciogliere tutti i soggetti deferiti in considerazione del fatto “che……l’istruttoria compiuta non abbia consentito di acclarare con sufficiente grado di probabilità la responsabilità disciplinare di Lirangi Franco, di D'Andrea Pino e della Società Luzzese in ordini agli addebiti loro contestati. Invero, a fonte delle contrastanti dichiarazioni delle parti, agli atti residua solo la consulenza grafologica di parte che conclude per l'autografia della sottoscrizione della quietanza liberatoria del 18.3.2015, che consentì alla Luzzese di iscriversi al campionato per la stagione sportiva 2015/2016”. Il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha proposto gravame avverso la predetta decisione contestando il fatto che il Tribunale sarebbe pervenuto ad escludere la responsabilità dei deferiti esclusivamente alla luce delle risultanze di una consulenza grafologica di parte nella quale viene sostenuta l’autenticità dellasottoscrizione, da parte del Sig. Sbano Francesco, della quietanza liberatoria del 18.3.2015. Pertanto, questa Corte, all’esito della riunione del 30.6.2016, ha ritenuto opportuno adottare la seguente ordinanza istruttoria: “La Corte - Dispone una consulenza tecnica calligrafica al fine di verificare l’autenticità dellasottoscrizione, da parte del Sig. Sbano Francesco, della quietanza liberatoria del 18.3.2015; - Autorizza le parti alla nomina di consulenti tecnici di parte; - Manda alla Segreteria l’esecuzione della presente ordinanza, anche in relazione alla individuazione del C.T.U. ai sensi delle disposizioni federali”. All’esito dell’espletamento dell’incarico peritale, il Consulente e Perito Grafologo, dott. Francesco Rende, ha fatto pervenire, in data 9.9.2016, la propria perizia che si conclude con l’affermazione che la quietanza liberatoria del 18.3.2015 “è palesemente ed evidentemente autografa e deve essere pertanto ricondotta a Francesco Sbrano”. L’elaborato peritale è stato trasmesso, a cura della Segreteria di questa Corte, a tutte le parti del giudizio, con invito a fare pervenire deduzioni e controdeduzioni; nei termini concessi, non è pervenuto alcun contributo. Alla luce delle chiare risultanze della consulenza tecnica calligrafa ed in mancanza di contestazioni delle stesse da parte del ricorrente, questa Corte non può che concludere per la infondatezza del ricorso proposto dal Sostituto Procuratore Federale Delegato. Per questi motivi, la C.F.A., viste anche le risultanze della perizia calligrafica del 12.09.2016, disposta con ordinanza del 30.06.2016, respinge il ricorso, come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale.
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