LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DELLA CALCIATRICE Stephanie OHRSTROM/A.S.D. AGSM VERONA C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
20) RICORSO DELLA CALCIATRICE Stephanie OHRSTROM/A.S.D. AGSM VERONA C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2016 la sig.na Stephanie OHRSTROM si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.
Precisando di aver percepito rate per €.13.550,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.450,00.
La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM
VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Stephanie OHRSTROM della somma di €.4.450,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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