LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Gaspare PELLEGRINO/SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU PZ)

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Gaspare PELLEGRINO/SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU PZ) Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 31/05/2016 il sig. Gaspare PELLEGRINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU POTENZA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente, che al reclamo, non sono stati allegati, l’attestazione del versamento tassa reclamo, la copia dell'accordo economico depositato e la ricevuta in originale della Racc. A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Gaspare PELLEGRINO, nei confronti della Società SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU POTENZA), per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto il termine ultimo a scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2016
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