LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 17.10.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18)RICORSO DEL CALCIATORE Davide BALESTRERO /U.S.D.NOVESE S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 17.10.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18)RICORSO DEL CALCIATORE Davide BALESTRERO /U.S.D.NOVESE S.r.l. Con reclamo datato 18.05.2016, il sig. Davide BALESTRERO si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.4.242,78, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.357,22. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Davide BALESTRERO della somma di €.1.357,22.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
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