LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137 del 04.11.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano GALLO/S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137 del 04.11.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano GALLO/S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 2/07/2016 il sig. Stefano GALLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.600,00,calcolata fino al mese di Dicembre 2015 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Stefano GALLO della somma di €.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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