LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6)RICORSO DEL CALCIATORE Rafael ADAM I/A.S.D. LECCO CALCIO A/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6)RICORSO DEL CALCIATORE Rafael ADAM I/A.S.D. LECCO CALCIO A/5
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 13/05/2016 il sig. Rafael ADAMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LECCO CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00.La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LECCO CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig. Rafael ADAMI, della somma di €.4.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.