F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 08 Novembre 2016 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NACCIARRITI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 2785/1157 pf15-16 MS/vdb del 19.9.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 08 Novembre 2016
(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NACCIARRITI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 2785/1157 pf15-16 MS/vdb del 19.9.2016).
Il deferimento Con atto del 19/9/2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Il Sig. Nacciarriti Marco, all'epoca dei fatti amministratore delegato della SS Maceratese Srl; la Società Maceratese Srl; per rispondere: - Nacciarriti Marco, all'epoca dei fatti amministratore delegato della SS Maceratese Srl della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 93 NOIF, per aver sottoscritto in tale sua qualità l'accordo economico, disconosciuto dalla Società, riguardante il calciatore Faisca Teixeira Vasco Manuel, afferente al periodo 1.2.2016 fino al 30.06.2016, relativo alla stagione 2015-2016, contenente la pattuizione di compenso fisso lordo di € 68.750,00 ed in parte variabile sino a un massimo di ulteriori € 10.000 ed oltre compensi secondo risultati sportivi individuali e di squadra, senza la firma congiunta del presidente prevista dagli atti societari ed in particolare dal verbale del C.D.A. 14.06.2015, così come descritto nella parte motiva. - Società SS Maceratese Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al Sig. Marco Nacciarriti. Nei termini assegnati non sono pervenute memorie difensive. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, é stata presentata l’istanza di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordata con la Procura Federale, per la Società SS Maceratese Srl. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Maceratese Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Maceratese Srl, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (Euro tremila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento prosegue nei confronti dell’altra parte deferita. Il dibattimento La Procura Federale, presente in udienza, si è riportata sostanzialmente alle ragioni contenute nell’atto di deferimento ed ha concluso con la richiesta di 6 (sei) mesi d’inibizione per il Sig. Nacciarriti Marco. Per l’incolpato si sono presentati la parte personalmente e l’Avv. Pelliccione il quale ha chiesto il proscioglimento. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare prescinde da ogni valutazione circa l’asserita responsabilità dell’incolpato e, in via preliminare, rileva d’ufficio che l’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento, formalizzata con atto del 6 luglio 2016, risulta notificata al Sig. Nacciarriti Marco in data 14 luglio 2016. A questo punto, tenuto conto dei 30 giorni concessi all’incolpato per presentare memorie o chiedere di essere sentiti, decorrenti dalla notifica dell’atto di comunicazione sopra indicato, nonché del successivo deferimento notificato all’interessato il 19 settembre 2016, il deferimento stesso risulta essere proposto tardivamente ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del codice di giustizia sportiva, recante norme sull’azione del Procuratore Federale. Invero, l’art. 32 ter, comma 4, CGS, prevede che, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini, qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di non procedere all’archiviazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato. La norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che sono perentori atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 CGS, sono tali tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) nei confronti della Società SS Maceratese Srl. Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 38, comma 6, CGS dichiara irricevibile il deferimento promosso nel confronti del Sig. Nacciarriti Marco.
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