F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 15 Novembre 2016 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI PARIS + ALTRI – (nota n. 2668/880 pf15-16 FDL/gb del 15.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 15 Novembre 2016 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI PARIS + ALTRI - (nota n. 2668/880 pf15-16 FDL/gb del 15.9.2016). Il deferimento La Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1. Paris Gianni, Presidente della Società Avezzano Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, a giovani calciatori tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 2. Russo Cristina, responsabile del settore giovanile della Società Avezzano Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, a giovani calciatori tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 3. Piero Puglielli, dirigente della Società Avezzano Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, a giovani calciatori tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 4. Di Luca Alessandro, Presidente della Società Assocalcio Salerno, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Vitale Aniello e Tiberio Roberto, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 5. De Rosa Mattia, calciatore della Società ACD Boys Posillipo all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 6. Tamburrino Salvatore, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 7. Rapullino Luigi, Presidente della Società Ischia Isolaverde Srl, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Acampora Emanuele, De Simone Pasquale, Formisano Antonio, Esposito Carlo, D’Apice Alex, Memoli Francesco, Cuccurullo Marco, Percuoco Vincenzo, Di Salvatore Antonio, Cozzolino Giuseppe, Caliendo Nicola, De Simone Felice, Lanzillo Simone, Graziani Vittorio, Cappa Mario, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 8. Acampora Emanuele, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 9. De Simone Pasquale, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 10. Formisano Antonio, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 11. Esposito Carlo, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 12. Memoli Francesco, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 13. Cuccurullo Marco, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 14. Percuoco Vincenzo, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 15. Di Salvatore Antonio, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 16. Caliendo Nicola, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 17. De Simone Felice, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 18. Lanzillo Simone, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 19. Cappa Mario, calciatore della Società Ischia Isolaverde all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 20. Esposito Giuseppe, calciatore della Società ASD Real Marano all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 21. Nasti Massimo, calciatore della Società ASD Real Marano all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 22. Trinchillo Antonio, calciatore della Società ASD Real Marano all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 23. Cecere Vincenzo, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 24. Norcia Simone, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 25. Bonito Simone, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 26. Pisacane Angelo, Presidente della Società ASD Marano Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ai propri giovani calciatori Zagaria Nicola, Porcellana Andrea, Galloppa Vincenzo, Esposito Giuseppe, Mosella Carmine, Cecere Vincenzo, Palma Salvatore, Pianese Raffaele, Mykytyn Vladislav, Sarracino Francesco Pio, Avella Giuseppe, Capaccio Giovanni, Norcia Simone, Frasca Mattia, Marcarelli Francesco, Navarrino Ediardo, Bonito Simone, Esposito Vincenzo, Fioretto Biagio, Sgueglia Dioniso, Tamburrino Salvatore, Mazzola Vincenzo, Conforto Dario, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 27. Mazzola Vincenzo, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 28. Conforto Dario, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa 29. Esposito Giovanni, calciatore della Società ASD Real Marano all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 30. Andretta Marco, calciatore della Società ASD Real Marano all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 31. Mytkytyn Vladsislav, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 32. Pianese Raffaele, calciatore della Società ASD Marano Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, per aver partecipato al raduno organizzato dalla Società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, pur non essendo tesserato con Società operante nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa; 33. La Società ASD Marano Calcio, per le violazioni addebitate al proprio presidente, ai propri dirigenti Esposito Vincenzo e Sgueglia Dioniso, al proprio allenatore Cappa Alberto ed ai propri calciatori Zagaria Nicola, Porcellana Andrea, Galloppa Vincenzo, Esposito Giuseppe, Mosella Carmine, Cecere Vincenzo, Palma Salvatore, Pianese Raffaele, Mykytyn Vladislav, Sarracino Francesco Pio, Avella Giuseppe, Capaccio Giovanni, Norcia Simone, Frasca Mattia, Marcarelli Francesco, Navarrino Ediardo, Bonito Simone, Esposito Vincenzo, Fioretto Biagio, Tamburrino Salvatore, Mazzola Vincenzo, Conforto Dario; 34. La Società Avezzano Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e tesserati Vito Fanelli, Russo Cristina e Piero Puglielli; 35. La Società SC Assocalcio Salerno per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e dai propri tesserati Vitale Aniello e Tiberio Roberto; 36. La Società Ischia Isolaverde per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, dal proprio allenatore Fusaro Giuseppe e dai propri calciatori Acampora Emanuele, De Simone Pasquale, Formisano Antonio, Esposito Carlo, D’Apice Alex, Memoli Francesco, Cuccurullo Marco, Percuoco Vincenzo, Di Salvatore Antonio, Cozzolino Giuseppe, Caliendo Nicola, De Simone Felice, Lanzillo Simone, Graziani Vittorio, Cappa Mario; 37. La Società ASD Real Marano per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri calciatori Sgueglia Francesco, Gagliardo Ferdinando, Cirino Francesco Pio, Esposito Matteo, Parisi Gennaro, Nasti Massimo, Del Buono Alessio, Trinchillo Antonio, Esposito Giovanni; Le memorie difensive Depositavano memorie nei termini di rito il Sig. Rapullino, la Società Ischia Isolaverde Srl a mezzo del legale Avv. Chiacchio, chiedendo in via principale declaratoria di irricevibilità del deferimento ovvero il proscioglimento in via subordinata, in considerazione dei motivi esposti a difesa; il Sig. Puglielli personalmente chiedendo il proscioglimento. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Acampora Emanuele, De Simone Pasquale, Formisano Antonio, Esposito Carlo, Memoli Francesco, Cuccurullo Marco, Percuoco Vincenzo, Di Salvatore Antonio, Cozzolino Giuseppe e De Simone Felice. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Acampora Emanuele, De Simone Pasquale, Formisano Antonio, Esposito Carlo, Memoli Francesco, Cuccurullo Marco, Percuoco Vincenzo, Di Salvatore Antonio, Cozzolino Giuseppe e De Simone Felice, tramite il proprio delegato, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per tutti, sanzione della squalifica di (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata da scontarsi in campionato]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Il dibattimento I difensori dei deferiti presenti si riportavano alle memorie in atti. Il difensore della deferita Russo, eccepiva la mancata comunicazione dell’avviso di conclusione indagini da parte della Procura Federale, essendo lo stesso legale delegato e domiciliatario della deferita fin dal 21.4.2016; pertanto assumeva una limitazione del diritto di difesa e chiedeva lo stralcio della posizione della Sig.ra Russo e la restituzione degli atti alla procura Federale per i necessari adempimenti di cui all’art. 32 ter, comma 4 del CGS a tal fine deposita idoneo documento attestante la citata delega. La Procura non si opponeva. La Procura Federale insisteva per il deferimento chiedendo in primis un rinvio del procedimento oltre la data del 23 novembre p.v., in cui risulta fissata riunione della Corte Federale di appello a Sezioni Unite che discuterà sulla eccezione di irricevibilità ex art. 32, comma 4 CGS, accolta da questo TFN in altro procedimento e chiedeva in subordine l'irrogazione delle sanzioni indicate nel verbale di udienza. Il Tribunale prendeva altresì atto che nei confronti dei seguenti deferiti non risultava perfezionata la notifica della convocazione per la riunione odierna: Bonito Simone, Caliendo Nicola, Mazzola Vincenzo, Andretta Marco, Pisacane Angelo. I motivi della decisione È stata eccepita dal difensore di Rapullino e Ischia Isolaverde l’inammissibilità e/o la improcedibilità o irricevibilità del deferimento a motivo della inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art.32-ter, comma 4, CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale. I resistenti hanno dedotto, a sostegno di tale eccezione, che la Procura Federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 6 giugno 2016, in una alla concessione di giorni 30 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 5 agosto 2016, cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 30 giorni che erano stati concessi per essere sentiti o per presentare memorie difensive. Invero, il deferimento è stato notificato in data 15 settembre 2016 con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma citata. L’eccezione è fondata. L’art. 32-ter, comma 4, CGS stabilisce che “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (e cioè quella di non disporre l’archiviazione: nota nostra), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”. La norma citata, che trova il proprio corrispondente nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che, secondo l’art.38, comma 6, CGS sono perentori e, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Traslando il concetto processuale al caso in esame, il Tribunale osserva che: - la conclusione delle indagini è stata comunicata alla totalità degli interessati in data 6 giugno 2016; il termine di giorni 30, entro cui gli interessati avrebbero potuto essere sentiti ovvero avrebbero potuto presentare scritti difensivi, sarebbe decorso in data 6 luglio 2016. Pertanto, il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato agli interessati nei successivi 30 giorni e cioè entro la data del 5 agosto 2016; al contrario, risulta dagli atti processuali che il deferimento è stato comunicato in data 15 settembre 2016. Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato tardivamente promosso in violazione alla perentorietà dei termini stabiliti dall'art. 32-ter, comma 4, CGS con la conseguenza che il deferimento va dichiarato irricevibile. L’inosservanza del termine perentorio costituisce un’eccezione rilevabile d’ufficio, giusta il richiamo alle disposizioni sul processo civile contenuto all’art. 2, comma 6, CGS CONI, in forza del quale «per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Per l’effetto, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. Il principio della tardività è poi sorretto anche da pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza edita da questo TFN e dal Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale (cfr. Decisione n. 27/2106 – Prima Sezione): “nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...”. Per quanto concerne poi la posizione della Sig.ra Russo si ritiene fondata l’eccezione sollevata dal difensore della medesima, decidendo come da dispositivo Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in campionato, per i Signori Acampora Emanuele, De Simone Pasquale, Formisano Antonio, Esposito Carlo, Memoli Francesco, Cuccurullo Marco, Percuoco Vincenzo, Di Salvatore Antonio, Cozzolino Giuseppe e De Simone Felice. Rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei confronti dei deferiti Bonito Simone, Caliendo Nicola, Mazzola Vincenzo, Andretta Marco, Pisacane Angelo. Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale per i necessari adempimenti di cui all’art. 32 ter, comma 4 del CGS per la posizione della deferita Cristina Russo. Dichiara irricevibile il deferimento nei confronti di tutti gli altri soggetti deferiti.
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