F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. KOSNIC JEVREM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/URBS REGGINA 1914 DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALC. KOSNIC JEVREM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/URBS REGGINA 1914 DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/DIV del 18.10.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al sig. Jefrem Kosnic, giocatore della società Urbs Sportiva Reggina 1914. Tale decisione veniva assunta perché, nel corso dell’incontro Casertana/Urbs Sportiva Reggina 1914, disputato il 16.10.2016, il Kosnic, a gioco fermo, entrava in contatto con un avversario e lo colpiva volontariamente al volto con una manata. Avverso tale provvedimento, la società Urbs Sportiva Reggina 1914 proponeva reclamo in data 25.10.2016. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione invocando l’assenza di intenzionalità lesiva nella condotta del giocatore, nonché l’assenza di violenza e di offensività, osservando che alcuno sarebbe caduto a terra o ricorso alle cure dei sanitari, richiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 1 giornata, anche con irrogazione della sanzione dell’ammenda in luogo del secondo turno di sospensione disciplinare. All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. Infatti, sentito l'arbitro in ordine alla condotta del calciatore, la Corte ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta, per il quale il vigente ordinamento sportivo prevede la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicché nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore rispetto al minimo edittale previsto per i fatti compiuti dal Kosnic. Appare evidente che il Giudicante, nell'irrogare tale sanzione ridotta, abbia già tenuto conto delle particolari modalità dell'azione e della non particolare violenza del gesto posto in essere dal calciatore e ciò, da una parte, induce questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall'altra parte, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare destituiti di fondamento i motivi dell'impugnazione. Per questi motivi, C.S.A., sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kosnic Jevrem. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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