F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. GROSSETO SSD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/FC GROSSETO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. GROSSETO SSD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/FC GROSSETO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) Il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla Società F.C. Grosseto S.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 300,00 seguito partita Gavorrano/FC Grosseto del 23.10.2016 (Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016). La deliberazione oggetto di reclamo fonda le sue ragioni sulla “considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti” in relazione a quanto evidenziato nel rapporto predisposto dall'arbitro Stampatori Marco il quale nella sezione “comportamento del pubblico, eventuali incidenti” testualmente riferisce: "Al 28° del 6 secondo tempo i tifosi del Grosseto hanno fatto esplodere un petardo di forte entità nel loro settore che non provocava danno”. Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo la società F.C. Grossseto S.S.D., domandandone l’annullamento, unitamente all’annullamento della sanzione pecuniaria comminata o, in subordine, alla sua riduzione alla misura ritenuta di giustizia, tenendo conto della circostanza che l'esplosione non ha arrecato danni né a persone, né a cose. Il reclamo è infondato e va quindi respinto. Infatti lo stesso si basa, in sostanza, sulle denunce-querele sporte dalla FC Grosseto “a carico di ignoti facenti parte del Gruppo Tifosi Maremmani 1912” il 21 e il 27 settembre 2016 per “atti dolosi di natura estorsiva, minacciosa e diffamatoria che mirano a danneggiare la FC Grosseto e a ottenere un allontanamento della attuale proprietà nonché la destabilizzazione dell'ambiente in cui opera la società, minando la serenità dei giocatori della FC Grosseto”. Denuncia in proposito la F.C. Grosseto “continui attacchi pubblicati sui social network e sulle pagine web di alcuni quotidiani locali on line”, “cori diffamatori nei confronti della dirigenza della società”, “ripetuto lancio di petardi, fumogeni e bombe carta sugli spalti e nel campo da gioco”, minacce da parte della tifoseria durante la partita nei confronti di alcuni giocatori”, episodi di furto, violenza e danneggiamento verificatesi nei mesi di agosto e settembre 2016 allo Stadio G. Zecchini in Grosseto, luogo in cui è stabilita la sede legale della FC Grosseto. E’ evidente che tali affermazioni, contenute in atti di denuncia-querela sporti dalla società interessata, non sono di per sé idonee né a fornire una prova compiuta dei fatti lamentati né ad escludere la responsabilità della società medesima per l’episodio in relazione alla quale è le stata comminata la sanzione gravata dall’odierno reclamo, della introduzione e utilizzazione da parte di sostenitori della FC Grosseto, all’interno del settore ad essi riservato, di materiale pirotecnico poi effettivamente fatto esplodere durante la partita, sia pure senza danni. Così come del tutto indimostrate sono le affermazioni contenute nel reclamo, come tali rientranti nella piena ed esclusiva responsabilità della società reclamante, inerenti alla asserita assenza di adeguati interventi preventivi da parte della Questura competente, pur richiestane. In proposito, il fatto invocato dalla società reclamante che “Nel rapporto dell'arbitro il verbalizzante non indica il numero delle Forze dell'ordine presenti e nulla riferisce circa la effettiva consistenza della misure di sicurezza adottate, lasciando il verbale indeterminato sul punto” non vale, invero, di per sé a provare che “non sono stati posti in essere i dovuti controlli e perquisizioni da parte delle Forze dell'Ordine al fine di neutralizzare il rischio di accesso sugli spalti di petardi e fumogeni, permettendo in tal modo il loro lancio o la loro esplosione”, come invece affermato dalla società reclamante. Ciò posto, dato atto che il reclamo è fondato sulla affermazione di circostanze sfornite di adeguata prova, non può non richiamarsi la normativa vigente in materia, dalla quale emerge la chiara responsabilità della FC Grosseto per la predetta esplosione del petardo in corso di partita nel settore dedicato alla sua tifoseria, così come la congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, sostanzialmente di minima entità, rispetto alla connotazione della vicenda, tenuto anche conto del fatto che l’esplosione del petardo all’interno dello stadio in corso di partita, pur se di obiettiva pericolosità, non ha comunque di fatto prodotto danni (art. 4 commi 3 e 4, art. 12 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva). Né può tralasciarsi che nessuna delle “Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori” contemplate dall’art. 13 del C.G.S. risulta pienamente provata nel caso di specie, anche se la misura, sostanzialmente minima, della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo appare idonea a tenere congruamente conto delle denunce-querele sporte dalla società e della sua asserita richiesta di intervento preventivo effettuata nei riguardi delle Forze dell’Ordine. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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