F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S.D. CASTELFIDARDO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORDI WILLIAM SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/PINETO DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 19.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO G.S.D. CASTELFIDARDO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORDI WILLIAM SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/PINETO DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 19.10.2016)
Con atto del 25.10.2016, la società G.S.D. Castelfidardo ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Bordi William la squalifica per 3 gare effettive a seguito dell’espulsione comminata al 13° del secondo tempo della gara, di cui all’epigrafe, per l’episodio descritto, motivato e sanzionato nella decisione adottata dal Giudice di prime cure. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate. Attraverso gli scritti difensivi la ricorrente escludeva che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore potesse essere configurato quale atto violento in quanto dalla dinamica dell’episodio descritto negli atti ufficiali di gara, si evince come il Bordi si sia limitato ad un lieve tentativo di contenere la “ vivacità dell’attaccante avversario in piena area di rigore, urtando con la mano il volto dello stesso senza alcuna premeditazione ma solo involontariamente”. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società appellante, è totalmente smentita dal referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale l’azione illecita posta in essere dal Bordi che ha giustamente determinato il provvedimento di espulsione. L’esame della condotta violenta, consistita nell’aver colpito un avversario con un pugno all’altezza dello zigomo destro, fa ritenere congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società G.S.D. Castelfidardo di S.r.l. di Castelfidardo (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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