• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
– DEL SIG. GIAMPIETRO ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ POICHÉ, PER SUA STESSA AMMISSIONE, INVIAVA A PIÙ RIPRESE SMS DAI CONTENUTI OFFENSIVI DALLA SUA UTENZA CELLULARE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL C.R. ABRUZZO E DELL’ISTITUZIONE DALLO STESSO RAPPRESENTATA;
– DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’INCOLPATO CHE, AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI RIVESTIVA LA CARICA DI PRESIDENTE E CHE, IN OGNI CASO, AVEVA ESPLETATO L’ATTIVITÀ CONTESTATA NELL’INTERESSE DELLA STESSA;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
- DEL SIG. GIAMPIETRO ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ POICHÉ, PER SUA STESSA AMMISSIONE, INVIAVA A PIÙ RIPRESE SMS DAI CONTENUTI OFFENSIVI DALLA SUA UTENZA CELLULARE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL C.R. ABRUZZO E DELL'ISTITUZIONE DALLO STESSO RAPPRESENTATA;
- DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL'INCOLPATO CHE, AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI RIVESTIVA LA CARICA DI PRESIDENTE E CHE, IN OGNI CASO, AVEVA ESPLETATO L'ATTIVITÀ CONTESTATA NELL'INTERESSE DELLA STESSA;
Con nota del 27.6.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione loro formulata come sopra riportata.
Con raccomandate aa.rr. del 27.7.2016 regolarmente notificate, veniva contestata agli stessi la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 05.09.2016, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
All’udienza suddetta è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, mentre i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi otto al sig. Giampietro Andrea e l’ammenda di € 500,00 alla società Atletico Marconi Pescara.
Osserva, il Tribunale che i fatti oggetto di contestazione risultano documentalmente provati ed implicitamente ammessi dal Giampietro, il quale, è rimasto assente nel presente giudizio senza, peraltro, far pervenire giustificazioni di sorta per i fatti addebitati. La società deve, evidentemente, rispondere per responsabilità oggettiva.
Ritiene pertanto il Tribunale di dover infliggere ai soggetti deferiti le sanzioni di cui alla parte dispositiva, tenuto conto del tenore delle contestazioni, nonché della categoria di appartenenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge l’inibizione per mesi cinque al sig. Giampietro Andrea e l’ammenda di € 250,00 alla società Atletico Marconi Pescara.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°12 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
– DEL SIG. GIAMPIETRO ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ POICHÉ, PER SUA STESSA AMMISSIONE, INVIAVA A PIÙ RIPRESE SMS DAI CONTENUTI OFFENSIVI DALLA SUA UTENZA CELLULARE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL C.R. ABRUZZO E DELL’ISTITUZIONE DALLO STESSO RAPPRESENTATA;
– DELLA SOCIETÀ ATLETICO MARCONI PESCARA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’INCOLPATO CHE, AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI RIVESTIVA LA CARICA DI PRESIDENTE E CHE, IN OGNI CASO, AVEVA ESPLETATO L’ATTIVITÀ CONTESTATA NELL’INTERESSE DELLA STESSA;"