COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 15/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 38, COMMA I, N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, L’ATTIVITÀ DI TECNICO RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE ABRUZZO, GIRONE “A”, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 15/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DEL SIG. D'ALESSANDRO MARIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 38, COMMA I, N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, L'ATTIVITÀ DI TECNICO RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE ABRUZZO, GIRONE “A”, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE Con nota del 05.7.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione a loro formulata e come sopra riportata. Con raccomandate aa.rr. del 27.7.2016 regolarmente notificate, veniva contestata agli stessi la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 12.09.2016, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il sig. D'Alessandro Mario anche per la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924; le parti non hanno prodotto memorie difensive. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre al sig. D'Alessandro Mario e l’ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. Notaresco Calcio 1924. Il D'Alessandro, a sua giustificazione, nell’ammettere il fatto contestato, rappresentava che, nel periodo oggetto dei fatti in esame, aveva subito un lutto familiare per la perdita del proprio genitore. Osserva, il Tribunale che i fatti oggetto di contestazione risultano essere stati ammessi dal D'Alessandro, il quale, peraltro, ha documentalmente provato in fase di indagini la circostanza dedotta a sua giustificazione. La società deve, evidentemente, rispondere per responsabilità oggettiva. Il Tribunale ritiene di infliggere ai soggetti deferiti le sanzioni come da dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infligge al sig. D'Alessandro Mario l’inibizione fino al 31.10.2016 ed alla società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 l’ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e ai soggetti deferiti.
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