COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 24/ 9/2016 IL MORO PAGANICA AQUILANA – GIULIANO TEATINO 1947

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 24/ 9/2016 IL MORO PAGANICA AQUILANA - GIULIANO TEATINO 1947 Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della società Giuliano Teatino 1947 avverso la regolarità della gara in oggetto e letti gli atti ufficiali. - Verificata la tempestività e ritualità del reclamo. - Osservato che: - La società Giuliano Teatino 1947 ha proposto reclamo evidenziando un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, che avrebbe erroneamente indicato e trascritto il risultato finale sul referto di gara; - in particolare la società reclamante deduce che nei minuti di recupero del 2º tempo, mentre l'incontro era sul risultato di 2 a 2, l'arbitro fischiava un fallo nella metà campo del Giuliano Teatino in favore della squadra del Il Moro Paganica. Successivamente, il direttore di gara concludeva la gara, senza riprendere il gioco, pur se un giocatore della squadra avversaria, a gioco fermo, avesse messo la palla nella rete del Giuliano Teatino. Tuttavia, nel referto finale dell'incontro l'arbitro indicava il risultato finale di 3 a 2 a favore della squadra del Il Moro Paganica; - la stessa società chiede, quindi, in via principale di "disporre la correzione del risultato finale della gara, nel punteggio di 2 a 2 e non in quello di 3 a 2", in via subordinata "deliberare l'irregolarità della gara ed ordinarne la ripetizione"; - nel proprio referto l'arbitro ha riferito che al minuto 50' del 2º tempo fischiava un fallo a favore della società Il Moro Paganica, in prossimità dell'area di rigore avversaria, e nel mentre si accingeva ad estrarre il cartellino giallo a carico dell'autore del fallo, si rendeva conto che il pallone era nel frattempo entrato in rete, cosicché convalidava il gol del 3 a 2 in favore della società Il Moro Paganica, e successivamente, fischiava la fine della gara tra le proteste dei giocatori del Giuliano Teatino; - nel supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a migliore chiarimento dei fatti, l'arbitro ha precisato di aver erroneamente convalidato la rete dopo aver interrotto il gioco fischiando il fallo a favore della squadra di casa; - Valutato, per quanto sopra, che l'arbitro sia incorso in un errore tecnico, consistito nell'aver convalidato una rete segnata a gioco fermo, cioè dopo che lo stesso aveva fischiato un fallo e senza che il gioco, in tal modo interrotto, sia stato ripreso regolarmente, come correttamente ammesso dallo stesso direttore di gara. - Tenuto conto che nel caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel referto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. - Considerato che nella fattispecie in esame l'errore dell'arbitro ha indubbiamente influito sulla validità dell'incontro, poiché ne ha condizionato il risultato finale. - Ritenuto che il reclamo debba essere parzialmente accolto, dovendo disporre la ripetizione della gara in ottemperanza alle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (Art. 17, comma 4). - Tutto ciò premesso e considerato, visti gli Artt. 17, comma 4),e 29 comma 3) C.G.S.; DELIBERA 1) di accogliere parzialmente il reclamo della società Giuliano Teatino 1947 dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa; 2) di demandare alla Segreteria del Comitato i successivi adempimenti; 3) di accreditare la tassa reclamo.
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