COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIVER CHIETI 65 AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 IN FAVORE DELLA CURI PESCARA; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE D’ERCOLE PAOLO FINO AL 26.10.2016) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CURI PESCARA / RIVER CHIETI 65, DISPUTATA IL 17.9.16 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. N°17 del 29.9.2016 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIVER CHIETI 65 AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 IN FAVORE DELLA CURI PESCARA; SQUALIFICA ALL'ALLENATORE D'ERCOLE PAOLO FINO AL 26.10.2016) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CURI PESCARA / RIVER CHIETI 65, DISPUTATA IL 17.9.16 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. N°17 del 29.9.2016 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la società A.S.D. River Chieti 65 ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “-visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Curi Pescara con il quale la stessa Società chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 2 per posizione irregolare di un calciatore della ASD River Chieti 65, avendo questa fatto prendere parte all'incontro un giocatore non inserito in distinta; -esaminati gli atti ufficiali di gara dai quali è emerso che: a) nel rapporto arbitrale sono state indicate cinque sostituzioni effettuate dalla Soc. River Chieti, come di seguito riportato: - al minuto 4 del s.t. usciva il nº2 Giradini Davide e subentrava il nº13 Iervese Yanni; -al minuto 16 del s.t. usciva il nº6 Giobbe Lorenzo e subentrava il nº16 Di Muzio Federico; -al minuto 21 del s.t. usciva il nº11Luciani Raffaele e subentrava il nº17 Di Primio Leonardo; -al minuto 24 del s.t. usciva il nº8 Bulferi Salvatore e subentrava il nº14 Mastrodicasa Stefano; -al minuto 31 del s.t. usciva il nº9 Giampietro Roberto e subentrava il nº18 indicato con il già citato Di Primio Leonardo. b) nella distinta gara presentata prima dell'incontro la stessa Società ha inserito soltanto 17 giocatori, dei quali nessuno con il numero di maglia 18; - visto il supplemento di rapporto richiesto da questo G.S. a maggiore chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro riferisce che il calciatore del River Chieti 65 subentrato al minuto 31' del secondo tempo con il numero di maglia 18, al posto del numero 9, non ha effettuato il riconoscimento prima della gara e che sul referto arbitrale lo stesso è stato indicato con il nome di Di Primio Leonardo, riportato in distinta con il numero di maglia 17, a causa di un errore determinato dalle dichiarazioni dell'allenatore della stessa Società Sig.D'Ercole Paolo, il quale, a fine gara, sosteneva che il giocatore subentrato al minuto 31 del s.t. era lo stesso Di Primio Leonardo e che l'equivoco era stato determinato da un errore nella consegna delle maglie ai giocatori inseriti in distinta; - tenuto conto che il giocatore subentrato al minuto 31' con il numero 18 non può corrispondere al calciatore con il numero 17, Sig. Di Primio Leonardo, poiché quest'ultimo era subentrato in precedenza (minuto 21'del s.t.) al posto del numero 11; - preso atto che le controdeduzioni presentate dalla Soc. River Chieti non riportano elementi sostanziali tali da confutare quanto emerso dagli atti ufficiali di gara; - riscontrato quindi che la Soc. River Chieti ha consentito a calciatore non identificato e non inserito in distinta di prendere parte alla gara, dovendosene pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento ai sensi dell'art.17 C.G.S.; DELIBERA a) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla Soc. River Chieti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 favore della Curi Pescara; b) di infliggere alla stessa Soc. River Chieti l'ammenda di euro 100,00; c) di inibire il Sig.D' Ercole Paolo (allenatore) fino al 26/10/2016; d) di inibire il Sig. Aceto Eugenio (dirigente accompagnatore ufficiale) fino al 26/10/2016; e) di accreditare la tassa reclamo”. La società appellante ha dedotto l’ingiustizia delle sanzioni, chiedendone la revoca ovvero, in subordine, la riduzione. Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto non conforme alla normativa di riferimento sia in relazione all'impugnativa del risultato, sia a quella della squalifica inflitta al tecnico. Quanto al primo motivo d'appello, infatti, l'art. 46, comma 5 C.G.S. stabilisce che: “Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito (quale quello in esame, n.d.r.), deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. Ebbene, nel caso di specie, l'attestazione richiesta dalla richiamata norma non è stata allegata all'atto d'appello, né è stata prodotta successivamente e sino al momento del trattenimento in decisione del gravame, nonostante l'espresso invito del Comitato Regionale in tal senso, il che rende l'appello inammissibile sul punto. Quanto al secondo motivo, inoltre, posto che ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera b) C.G.S. : “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: .... b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”, anche tale doglianza non può trovare ingresso nel giudizio, essendo stata inflitta all'allenatore la squalifica dal 29.9.2016 al 26.10.2016. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello in quanto inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it