COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 03/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/10/2016 CELANO F.C. MARSICA SRL – NUOVA SANTEGIDIESE 48

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 03/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/10/2016 CELANO F.C. MARSICA SRL - NUOVA SANTEGIDIESE 48 Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della società Nuova Santegidiese 1948, presentato tempestivamente, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 6 a 1, per la posizione irregolare di due calciatori della società Celano F.C. Marsica, avendo questa fatto prendere parte all'incontro due giocatori che in quel momento, non avevano ancora compiuto il quindicesimo anno di età, in violazione della disposizione emanata dal C.U.N.1 del 1/7/2016 della L.N.D.; - riferisce, in particolare, la società reclamante che per la società Celano F.C. Marsica hanno disputato la gara i giocatori Essada Ayoub, nato il 28/11/2001 e Di Domenico Francesco, nato il 26/10/2001; - esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del C.R.A., dai quali è emerso che il giocatore Essada Ayoub, nato il 28/11/2001, ha effettivamente preso parte alla gara del 17/10/2016 pur non avendo ancora compiuto il quindicesimo anno di età, mentre il giocatore Di Domenico Francesco, essendo in realtà nato il 16/10/2001, poteva prendere parte all'incontro; - accertata, quindi, la violazione della disposizione di cui al C.U.N.1 del 1/7/2016, "alle gare del Campionato Juniores, possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 1998 in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15º anno di età", da parte della società Celano F.C. Marsica per la posizione irregolare del giocatore Essada Ayoub, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art17 del C.G.S.; - visto l'art. 33 del C.G.S.; DELIBERA 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Celano F.C. Marsica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della soc. Nuova Santegidiese 1948; 2) di inibire il Sig. Cerasoli Marcello (Soc. Celano F.C. Marsica) fino al 9/11/2016; 3) di accreditare la tassa di reclamo.
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