COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DEI SIGG.RI FERRONE LUCA E FERRONE SILVESTRO, TESSERATI IN QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. PIANELLA 2012, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 7 COMMA 1 , C.G.S., PER AVERE, IN CONCORSO TRA LORO, PRECOSTITUITO – MEDIANTE L’INGRESSO IN CAMPO AL 42° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA TOLLESE – PIANELLA DEL 17.4.2016 DEL SUMMENZIONATO FERRONE LUCA – RISULTATO PRIVO DI TESSERAMENTO ALLA F.I.G.C. – I PRESUPPOSTI PER IL RECLAMO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA U.S.D. TOLLESE CALCIO, CON CONSEGUENTE DECISIONE DEL G.S.T. CHE SANCIVA LA PERDITA DELLA GARA DA PARTE DELLA POL. D. PIANELLA 2012, GIÀ RETROCESSA ALLA CATEGORIA INFERIORE E PONENDO IN TAL MODO IN ESSERE UNA CONDOTTA IDONEA AD ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO E IL RISULTATO DELLA GARA, OLTRE CHE AD ASSICURARE UN ILLECITO VANTAGGIO ALLA SOCIETÀ U.S.D. TOLLESE CALCIO, IN LOTTA PER NON RETROCEDERE; – DEL SIG. CICCOTELLI FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. TOLLESE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7 COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, MEDIANTE PREVIE ILLECITE INTESE CON I DIRIGENTI DELLA POL. D. PIANELLA 2012 SIGG.RI FERRONE SILVESTRO E FERRONE LUCA, TRATTO INDEBITO VANTAGGIO IN CLASSIFICA PER LA SUA SOCIETÀ CHE – PER EFFETTO DELLA DECISIONE DEL G.S.T. A SEGUITO DELL’IRREGOLARE IMPIEGO DEL PRECITATO FERRONE LUCA AL 42° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA TOLLESE – PIANELLA DEL 17.4.2016 – RIUSCIVA A EVITARE LA RETROCESSIONE NELLA CATEGORIA INFERIORE; – DELLE SOCIETÀ POL. D. PIANELLA 2012 E U.S.D. TOLLESE CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DEI SIGG.RI FERRONE LUCA E FERRONE SILVESTRO, TESSERATI IN QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. PIANELLA 2012, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E 7 COMMA 1 , C.G.S., PER AVERE, IN CONCORSO TRA LORO, PRECOSTITUITO – MEDIANTE L'INGRESSO IN CAMPO AL 42° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA TOLLESE – PIANELLA DEL 17.4.2016 DEL SUMMENZIONATO FERRONE LUCA – RISULTATO PRIVO DI TESSERAMENTO ALLA F.I.G.C. – I PRESUPPOSTI PER IL RECLAMO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA U.S.D. TOLLESE CALCIO, CON CONSEGUENTE DECISIONE DEL G.S.T. CHE SANCIVA LA PERDITA DELLA GARA DA PARTE DELLA POL. D. PIANELLA 2012, GIÀ RETROCESSA ALLA CATEGORIA INFERIORE E PONENDO IN TAL MODO IN ESSERE UNA CONDOTTA IDONEA AD ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO E IL RISULTATO DELLA GARA, OLTRE CHE AD ASSICURARE UN ILLECITO VANTAGGIO ALLA SOCIETÀ U.S.D. TOLLESE CALCIO, IN LOTTA PER NON RETROCEDERE; - DEL SIG. CICCOTELLI FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. TOLLESE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7 COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, MEDIANTE PREVIE ILLECITE INTESE CON I DIRIGENTI DELLA POL. D. PIANELLA 2012 SIGG.RI FERRONE SILVESTRO E FERRONE LUCA, TRATTO INDEBITO VANTAGGIO IN CLASSIFICA PER LA SUA SOCIETÀ CHE – PER EFFETTO DELLA DECISIONE DEL G.S.T. A SEGUITO DELL'IRREGOLARE IMPIEGO DEL PRECITATO FERRONE LUCA AL 42° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA TOLLESE – PIANELLA DEL 17.4.2016 – RIUSCIVA A EVITARE LA RETROCESSIONE NELLA CATEGORIA INFERIORE; - DELLE SOCIETÀ POL. D. PIANELLA 2012 E U.S.D. TOLLESE CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI PRESIDENTI; Con nota del 21.9.2016, il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione loro formulata come sopra riportata. Con raccomandate aa.rr. del 4.10.16 regolarmente notificate, veniva contestata agli stessi la violazione di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 7.11.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta è comparso il rappresentante della Procura Federale, mentre per i soggetti deferiti sono comparsi l’Avv. Loris Di Giovanni, nonché il Presidente Ferrone Silvestro per la società Pol. D. Pianella 2012, nonché l’Avv. Claudio Croce per la società U.S.D. Tollese. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni tre ai sigg.ri Ferrone Silvestro, Ferrone Luca e Ciccotelli Francesco e l’ammenda di € 3.000,00 alle società Pol. D. Pianella 2012 e U.S.D. Tollese Calcio. I difensori, dopo avere fatto rilevare l’assoluta mancanza di prove a sostegno del deferimento, hanno concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti. Osserva, il Tribunale che, dalle indagini esperite dalla Procura Federale e dalla istruttoria dibattimentale svolta, non possono ritenersi sussistenti appaganti elementi di prova della responsabilità dei soggetti deferiti circa l’esistenza di un presunto accordo che sarebbe intervenuto tra i dirigenti delle due società. Difettano, inoltre, nella fattispecie anche univoci, concordanti e precisi elementi indiziari che possano far ritenere provata tale responsabilità. Non si potrebbe, d’altro canto, giungere ad una affermazione di colpevolezza dei soggetti prevenuti sulla base di semplici presunzioni quali sarebbero quelle di un automatico vantaggio che avrebbe conseguito la società Tollese ai fini della permanenza nella categoria, quando è pacifica la circostanza che, in occasione della disputa della gara in oggetto, la stessa società occupava la quint’ultima posizione in classifica e doveva ancora disputare quattro gare, compresa quella di cui si tratta. Non sarebbe stata, pertanto, automatica la salvezza della Tollese ove, effettivamente, avesse conseguito la vittoria a tavolino per effetto dell’irregolare impiego di un calciatore non tesserato da parte della società Pianella , mentre sarebbe a dir poco strano che , per favorire la vittoria della stessa Tollese, sia stato ideato un singolare meccanismo a 3’ minuti dalla fine quando invece sarebbe stato molto più semplice far vincere la gara sul campo. Ritiene, peraltro, il Tribunale che non possa fondarsi un giudizio di colpevolezza sulla base delle contraddittorie difese offerte dai deferiti, non contenenti ammissioni di responsabilità, e che le carenze probatorie riscontrate non possano che comportarne il proscioglimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed alle altre parti del procedimento.
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