COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VILLA CARMINE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA € 100,00; INIBIZIONE CASASANTE CHRISTIAN E DI MARCOBERARDINO ALESSANDRO FINO AL 30.11.16; SQUALIFICA CALCIATORE MARTUCCI ANDREA PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE SORINO FEDERICO PER DUE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA BOZZA MONTEFINO / REAL VILLA CARMINE DISPUTATA IL 30.10.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n°23 DEL 3.11.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VILLA CARMINE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA € 100,00; INIBIZIONE CASASANTE CHRISTIAN E DI MARCOBERARDINO ALESSANDRO FINO AL 30.11.16; SQUALIFICA CALCIATORE MARTUCCI ANDREA PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE SORINO FEDERICO PER DUE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA BOZZA MONTEFINO / REAL VILLA CARMINE DISPUTATA IL 30.10.16 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n°23 DEL 3.11.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto in data 7.11.16, la società A.S.D. Real Villa Carmine ha impugnato le decisioni adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto all’ammenda di € 100,00 “Perché propri tesserati, a seguito di comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, determinavano un clima di tensione tale da far sospendere momentaneamente la gara. Sanzione limitata per fattiva collaborazione del capitano della squadra”; quanto alla squalifica del calciatore Martucci Andrea “Perché, a seguito di calcio di rigore realizzato dalla squadra avversaria, assumeva comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro. Dopo essere uscito dal terreno di gioco, vi faceva rientro indebitamente, proferendo offese e gravi minacce nei confronti del direttore di gara”. Ha dedotto l’appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nell’adottare la sanzione dell’ammenda in quanto mai alcuna contestazione che eccedesse le regole sportive ed educazionali generali è stata proferita nei confronti del direttore di gara, sia dai dirigenti che da tutta la squadra del Real Villa Carmine; avrebbe, altresì, errato nel comminare la squalifica al calciatore Martucci Andrea, in quanto non avrebbe assunto un comportamento antisportivo nei confronti del’arbitro. Osserva preliminarmente la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alle posizioni del dirigente Casasante e dell’allenatore Di Marcoberardino e del calciatore Sorino Federico, ai sensi dell’art. 45, comma III, C.G.S. Quanto alla squalifica del calciatore Martucci Andrea, la stessa deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti contestati, anche in considerazione del fatto che quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali. Allo stesso modo deve essere confermata la sanzione dell’ammenda per le stesse ragioni di cui al punto che precede. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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