COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CITTA’ S. ANGELO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE STARINIERI DANIELE FINO AL 14.11.16) IN RELAZIONE ALLA GARA PICCIANO CALCIO / CITTA’ S. ANGELO DISPUTATA IL 23.10.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n°12 DEL 27.10.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CITTA’ S. ANGELO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE STARINIERI DANIELE FINO AL 14.11.16) IN RELAZIONE ALLA GARA PICCIANO CALCIO / CITTA’ S. ANGELO DISPUTATA IL 23.10.16 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n°12 DEL 27.10.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Città S. Angelo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni (per la parte di interesse in questa sede): “- esaminato il reclamo presentato dalla Soc. ASD Picciano Calcio con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Città Sant'Angelo per aver inserito in distinta ed utilizzato nella gara in epigrafe il calciatore Marzuoli Paolo pur essendo stato destinatario di provvedimento di espulsione nella precedente gara giocata; - rilevato che effettivamente il suddetto calciatore risulta essere stato espulso nella precedente gara Città Sant'Angelo - Serrese come risultante dal rapporto di gara redatto dall'arbitro della ridetta partita; - considerato che pur in assenza di comunicato ufficiale contenente il relativo provvedimento di squalifica la soc. Città Sant'Angelo non avrebbe dovuto impiegare il giocatore espulso DELIBERA 1. di accogliere il reclamo presentato e per l'effetto infliggere la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara alla Soc. Città Sant'Angelo con il risultato di ASD Picciano Calcio - Città Sant'Angelo 3-0; 2. di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Starinieri Daniele fino alla data del 14.11.2016 …. omissis …. .” Ha dedotto l’appellante l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto il calciatore Marzuoli Paolo non sarebbe stato espulso durante la gara, né al termine della stessa, nonostante il contraddittorio referto e supplemento arbitrale ed inoltre sarebbe stato comunque leso il diritto di difesa della società, la quale avrebbe ricevuto copia del reclamo solo dopo la decisione del G.S.. Ha, pertanto, concluso per l’inammissibilità del reclamo proposto dal Picciano e per la omologazione del risultato conseguito sul campo. Ha, altresì, chiesto l’annullamento della sanzione inflitta al dirigente Starinieri Daniele. Osserva la Corte che l’appello deve ritenersi infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali ed in particolare dal supplemento di rapporto rimesso al G.S. dal direttore di gara in data 26.10.16 che il calciatore Marzuoli Paolo n° 8 del Città S. Angelo era stato espulso nel corso della gara del 16.10.16 e, più precisamente, al 42° del II tempo, per reciproco comportamento non regolamentare tenuto con un avversario. Appare, pertanto, evidente, che la tesi sostenuta dalla società appellante non trova riscontro negli stessi atti. Quanto all’ulteriore rilievo formulato dall’appellante, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 46 C.G.S., la società reclamante ha ritualmente inviato alla controparte copia del reclamo allegando la relativa attestazione di invio. Allo stesso modo non può ritenersi fondato il preteso vizio della mancata osservanza di un determinato termine per far pervenire le proprie controdeduzioni al G.S., in difetto di un’espressa previsione in tal senso nel codice di rito. Quanto alla sanzione adottata nei confronti del dirigente Starinieri, la stessa deve essere confermata in conseguenza del rigetto dell’appello principale. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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