COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 24/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 6/11/2016 PAUL MERSON C5 – FUTSAL VASTO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 24/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 6/11/2016 PAUL MERSON C5 - FUTSAL VASTO Il Giudice Sportivo - La società Futsal Vasto ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione, a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. - Deduce in particolare la società reclamante che il direttore di gara "ammoniva per la seconda volta il giocatore Sante Mileno, decretando la sua espulsione per aver cercato, senza riuscirvi, di toccare il pallone con le mani", incorrendo, quindi in un errore tecnico poiché, "Secondo la regola 12 "Falli e comportamenti antisportivi" un giocatore non può essere punito per aver cercato di toccare il pallone senza riuscirvi". - Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento. Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. - Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'"errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell' applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di Giustizia Sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo,comunque non riscontrabili nel referto, riguardano valutazioni squisitamente tecniche o disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante. - Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U.N. 24 del 10/11/2016 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 17, comma 4), e 29, comma 3), C.G.S. DELIBERA a) di respingere il reclamo della società Futsal Vasto perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito in campo: Paul Merson C5 / Futsal Vasto 7 a 6.
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