COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 28/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PERDITA DELLA GARA: BARILE

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 28/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PERDITA DELLA GARA: BARILE Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che, come da supplemento di rapporto da parte del D.G., la squadra ospite al 24° del s.t. sostituiva il calciatore Caputo Carlo n. 10 con DEOREGI Albino - n.17 della distinta di gara - fino ad allora con funzioni di Assistente di parte; Verificato che la regola 6 del gioco del calcio a tal riguardo recita nel seguente modo “Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso”; Verificato che la ASD Barile ha contravvenuto alla precitata regola; DELIBERA di assegnare, ai sensi dell’art.17, comma 5, lettera a del CGS, gara persa al BARILE con il seguente punteggio: CALCIO SAN CATALDO – BARILE 3-0; di squalificare DEOREGI ALBINO per 1 (una) gara; di inibire fino al 04.10.2016 DEOREGI ANTONIO, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.
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