F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA LIVORNO/AREZZO DEL 24.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Calciatore Davide Moscardelli la squalifica di 3 giornate effettive di gara, per quanto accaduto nella gara Livorno/Arezzo del 24.10.2016 (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016). In particolare, il Moscardelli nella predetta gara in seguito ad una ammonizione comminata dall’arbitro, profferiva nei confronti di quest’ultimo, così come risulta dal referto arbitrale, parole offensive, dicendogli “sei ridicolo, ti devi vergognare, sei veramente ridicolo, non ho mai visto uno più scarso di te, fai ridere tu e il tuo assistente”. Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società U.S. Arezzo S.r.l., deducendo che le affermazioni riportate nel referto arbitrale non sono state pronunciate dal calciatore Moscardelli o, comunque, non profferire nei termini riportati. Inoltre, in ragione dei fatti contestati la sanzione appare eccessiva. La Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione da 3 giornate a 1 giornata effettiva e, in via subordinata, a 2 giornate di gara effettive. Il reclamo è parzialmente fondato. Tenuto conto dell’assetto complessivo della fattispecie e del comportamento del calciatore, si può addebitare al Moscardelli la sanzione minima di 2 giornate effettive di gara come previsto dall’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S.. Va premesso che le risultanze del referto del Direttore di gara, secondo quanto positivamente previsto dall'ordinamento di settore, presentano un valore probatorio privilegiato e, peraltro, nel caso di specie, non sono rimasti acquisiti elementi idonei a smentire le stesse, atteso che le doglianze relative si sono limitate ad una contestazione generica e sfornita di supporti concreti. Nel merito non si può condividere l'assunto difensivo secondo il quale le parole emergenti dagli atti ufficiali di gara non sarebbero ingiuriose e offensive perché non rivolte nei confronti dell'arbitro sotto il profilo personale bensì esclusivamente a criticare il suo operato. Di contro dal chiaro e univoco significato delle parole di cui al referto si evince che, contrariamente all'assunto difensivo, le parole utilizzate, di piano significato lesivo, sono indirizzate in modo diretto nei confronti dell'arbitro e non aggettivano e qualificano in alcun modo l'operato dello stesso. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso in esame. 3 Del pari si deve giudicare destituito di fondamento l'assunto concernente la insussistenza della reiterazione nel senso di seguito precisato. Invero, nella specie, se è vero che le condotte accertate possono essere inquadrate nel medesimo contesto fenomenologico e considerate una sorta di sviluppo della medesima azione, pur tuttavia non si può non rilevare che le offese sono state rivolte nei confronti non solo dell'arbitro ma anche del suo assistente e quindi possono essere assimilate ad un'ipotesi di concorso formale che, in virtù della lesività plurisoggettiva della condotta, è connotata da una maggiore gravità. Quindi, anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso si appalesa infondato. Passando ad esaminare il motivo di ricorso avanzato in via subordinata, ovvero l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata, questa Corte ritiene, come già illustrato, che, da una parte, le parole pronunciate sono sicuramente irriguardose e ingiuriose ma, dall'altra, che non appaiono caratterizzate da una particolare gravità e pertanto, anche in applicazione di una valutazione attenuata, la sanzione da irrogare al Moscardelli nel caso di specie può essere ridotta, in accoglimento della richiesta subordinata, alla sanzione minima di due gare prevista dalla norma per condotte analoghe a quella in esame. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Arezzo di Arezzo riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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