F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 21 Novembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/LECCE DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016) Con reclamo in data 2.11.2016, preceduto da rituale preannuncio, la società Calcio Catania ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo della Lega Pro le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che vi permanevano nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi da parte di addetti federali” (Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2016). La reclamante lamenta l’eccessiva gravosità e severità della sanzione sul presupposto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di significative circostanze attenuanti che così riassume: a) meritoria opera di collaborazione svolta dalla società con le Forze dell’Ordine sia a fini preventivi che di vigilanza; b) ininfluenza delle condotte contestate sul regolare svolgimento della gara. La reclamante, inoltre, invoca alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali la stessa sanzione di € 1.500,00 sarebbe stata dimezzata a € 750,00, nonostante la maggiore gravità dei fatti ivi accertati. Conclude quindi, per le anzidette ragioni, per una congrua e sensibile riduzione dell’ammenda. Il reclamo è stato esaminato nella riunione del 4.11.2016 e deciso come da dispositivo, previa discussione svolta dal legale della società. Le doglianze della società Calcio Catania sono fondate solo in parte. Va premesso e precisato che non può certo costituire circostanza attenuante rilevante nel caso di specie la scrupolosa osservanza, da parte di essa società, dell’obbligo di prestare assistenza e collaborazione alle Forze dell’Ordine, in quanto ciò, da una parte, rappresenta un preciso obbligo cui tutte le società devono attenersi e la cui violazione, se verificatasi in termini di carattere generale, potrebbe addirittura rilevare sul piano disciplinare. D'altra parte, va rilevato che la violazione in contestazione, come di seguito esaminata in fatto, è intervenuta in una zona dell'impianto che dovrebbe rientrare nell'ambito di controllo della società ospitante e del servizio di 4 sicurezza alla stessa affidato. Le considerazioni illustrate non consentono, quindi, l'applicazione dell'attenuante invocata. Ciò premesso, va rilevato in fatto che risulta acclarata, anche perché non contestata, la circostanza della presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate e del loro mancato allontanamento, nonostante i reiterati inviti in tal senso da parte di addetti federali. Tale violazione, di indubbio rilievo disciplinare, si appalesa senza dubbio assai significativa, soprattutto se si considera che il Commissario di Campo, nel suo rapporto, ha precisato di non aver ricevuto alcuna collaborazione, ancorchè espressamente sollecitata, da parte del Dirigente Accompagnatore della società Calcio Catania. Se dunque, anche per tale motivo, appaiono inconferenti i precedenti giurisprudenziali invocati dalla reclamante, non può tuttavia non considerarsi che i fatti contestati si sono risolti in una violazione meramente formale, posto che le persone non autorizzate (quattro in tutto) non risultano avere in alcun modo interferito, neppure sul piano meramente verbale, con le normali operazioni che si sono appunto regolarmente svolte all’interno degli spogliatoi al termine della gara. A parere della Corte, pertanto, ricorrono giusti motivi per ridurre a € 1.000,00 la sanzione comminata dal Giudice Sportivo della Lega Pro. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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