F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA FRANCESCA TARDELLA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), MARCO NACCIARRITI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTA TOGNETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), FABRIZIO GIUSTOZZI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTO FIORETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 3024/159 pf16-17 GP/blp del 26.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA FRANCESCA TARDELLA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), MARCO NACCIARRITI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTA TOGNETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), FABRIZIO GIUSTOZZI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTO FIORETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 3024/159 pf16-17 GP/blp del 26.9.2016). Il deferimento Con provvedimento prot. 3024/159pf16-17/GP/blp in data 26 settembre 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Sig.ra Tardella Maria Francesca, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante protempore della Società SS Maceratese Srl: - Sig. Nacciarriti Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl: - Sig.ra Tognetti Roberta, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl: - Sig. Giustozzi Fabrizio, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl: - Sig. Fioretti Roberto, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl: a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 7 luglio 2016, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 sopra indicato. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 30 giugno 2016, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2016 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2016, al pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - Società SS Maceratese Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Tardella Maria Francesca, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Nacciarriti Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dalla Sig.ra Tognetti Roberta, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Giustozzi Fabrizio, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, e dal Sig. Fioretti Roberto, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto, entro il 7 luglio 2016, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 sopra indicato; c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 30 giugno 2016, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2016 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2016, al pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. Le memorie difensive La Signora Tardella Maria Francesca e la Società SS Maceratese Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano: - che il sodalizio sportivo, disputando per la prima volta un campionato di Lega Pro, si è trovata a doversi confrontare con una regolamentazione più articolata e complessa; - che alle contestazioni mosse la SS Maceratese ha immediatamente rimediato effettuando: in data 14.7.2016, il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps; in data 15.7.2016, il pagamento del debito IVA anno di imposta 2015; - in relazione al ripianamento della carenza patrimoniale, la erronea indicazione sulla determinazione del patrimonio sociale, non avendo la SS Maceratese correttamente inserito nella voce patrimonio gli investimenti sostenuti per gli impianti sportivi. A seguito della rideterminazione del patrimonio sociale, la “carenza patrimoniale” si sarebbe ridotta in € 34.291,00, importo “ripianato” - entro il termine del 7/7/2016 - attraverso il versamento infruttifero del socio di maggioranza Piangiarelli Gianni di € 35.000,00 effettuato in data 7.7.2016. Concludono chiedendo, in via principale, il proscioglimento dei deferiti, in subordine la applicazione del minimo della sanzione per le ragioni esposte nel merito. Il Sig. Nacciarriti Marco ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia: - di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore e consigliere della SS Maceratese sin dal 18/4/2016, così come documentato dalla allegata raccomandata; - che le contestazioni mosse alla SS Maceratese derivano da fatti successivi alle proprie dimissioni; - che la SS Maceratese Srl non ha provveduto a comunicare alla competente Camera di commercio le dimissioni del deferito, pur avendo quest’ultimo trasmesso specifica comunicazione in tal senso. Conclude chiedendo il proscioglimento del Sig. Marco Nacciarriti dagli addebiti contestati. I Signori Tognetti Roberta, Giustozzi Fabrizio e Fioretti Roberto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla udienza del 18 novembre 2016, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Sig.ra Tardella Maria Francesca la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per il Sig. Nacciarriti Marco la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per la Sig.ra Tognetti Roberta la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per il Sig. Giustozzi Fabrizio la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione] e per il Sig. Fioretti Roberto la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione] e per la Società SS Maceratese Srl la sanzione della penalizzazione di punti n. 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi i difensori della Sig.ra Tardella Maria Francesca e della SS Maceratese Srl i quale si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Gli Avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni hanno depositato il mandato difensivo sottoscritto dai Sigg.ri Tognetti Roberta e Fioretti Roberto evidenziando che detti deferiti pur rivestendo la carica di Consiglieri non hanno la rappresentanza legale della Società. Hanno quindi chiesto il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati. Per il deferito Giustozzi Fabrizio è comparso l’Avv. Olindo Dionisi il quale ha evidenziato la carenza di rappresentanza della Società in capo al Sig. Giustozzi concludendo per il proscioglimento del deferito. Nessuno è comparso pe il Sig. Nacciarriti. Motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. In merito alla posizione del Sig. Nacciarriti va rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del deferito conferma le dimissioni rassegnate dal Nacciarriti a mezzo della raccomandata A.R., in data 18/4/2016, inviata alla SS Maceratese presso la sede legale ed al legale rappresentante Tardella. Dette raccomandate sono state ricevute da tutti i destinatari così come risulta dalle cartoline prodotte. Di più. Stante la mancata comunicazione da parte della Maceratese al Registro delle Imprese delle menzionate dimissioni, il deferito ha inviato un pec in data 2/11/2016, con la quale ha invitato la Maceratese a provvedere alla immediata comunicazione delle dimissioni. Va quindi esclusa la responsabilità del Sig. Nacciarriti dagli addebiti contestati. Va, inoltre, rilevato che la Società deferita, come risulta dalla visura storica depositata dai difensori della stessa, è legalmente rappresentata dalla Sig.ra Tardella Maria Francesca, nonché dal Sig. Roberto Fioretti per specifiche attività, tra cui “rapporti con la Co.Vi.So.C.”. Va quindi esclusa la responsabilità dei Sig.ri Tognetti Roberta e Giustozzi Fabrizio dagli addebiti contestati. La documentazione agli atti conferma gli inadempimenti contestati alla Maceratese dalla Procura Federale. Con la nota in data 9/8/2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato di aver riscontrato la inosservanza della Maceratese, nel termine di cui al Titolo I) del C.U. n. 368/A del 2016, ai seguenti adempimenti: - mancato ripianamento della carenza patrimoniale; - mancato pagamento delle ritenute Irpef (fino al mese di aprile) e contributi INPS (fino al mese di maggio); - mancato pagamento del debito IVA anno di imposta 2015. La difesa svolta dalla Maceratese in relazione alla contestazione n. 1 non può essere accolta per le seguenti ragioni. L’inserimento, per la determinazione del rapporto PA, di investimenti relativi all’impiantistica sportiva per l’esercizio dell’attività calcistica è una scelta che viene effettuata dalla Società; scelta non contestabile da parte dei competenti Organi della Federazione. Il mancato inserimento degli investimenti per gli impianti ha quindi portato ad una carenza patrimoniale per € 245.667,00, non ripianata nei termini previsti ma solo in epoca successiva a seguito della contestazione mossa da Co.Vi.So.C. Non può trovare accoglimento quanto affermato dalla difesa della Maceratese in relazione alla rideterminazione del parametro PA in considerazione del costo degli investimenti relativi all’impiantistica sportiva in quanto questi nella dichiarazione resa non erano stati indicati. A tutto voler concedere, anche rideterminando la carenza patrimoniale in € 34.291,00 anziché in € 245.667,00, continuerebbe a sussistere in capo alla deferita - alla data del 7/7/2016 - l’inadempimento contestato. Ed infatti, differentemente da quanto affermato nella memoria depositata dal difensore della Maceratese, alla data del 7.7.2016 la Maceratese non aveva ripianato alcunché in quanto il versamento del socio di maggioranza Gianni Piangiarelli della somma di € 35.000,00 è avvenuto con bonifico bancario disposto in data 8.7.2016, così come risulta dal documento allegato al n. 11 del deferimento. Anche in questa ipotesi la SS Maceratese alla data del 7/7/2016 aveva una carenza patrimoniale non ripianata. Del pari non possono essere accolte le difese svolte dalla Maceratese in ordine alle contestazioni nn. 2 e 3, inerenti al mancato pagamento delle ritenute Irpef (fino al mese di aprile) e dei contributi INPS (fino al mese di maggio) ed al mancato pagamento del debito IVA anno di imposta 2015. I fatti contestati, oltre a essere ritualmente documentati dalla Co.Vi.So.C., la quale ha accertato gli inadempimenti sulla base del memorandum Deloitte & Touche (All. 6), sono stati ammessi dalla stessa difesa della deferita Maceratese. Da ultimo si segnala che non possono essere accolte le considerazioni svolte dalla Maceratese in ordine alla propria limitata esperienza nell’esecuzioni delle formalità amministrative relative al campionato di Lega Pro in quanto l’Ordinamento federale impone specifiche adempimenti da porre in essere nel rispetto delle scadenze indicate dalle Norme Federali. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati i Sigg.ri Nacciarriti Marco, Tognetti Roberta e Giustozzi Fabrizio e infligge alla Sig.ra Tardella Maria Francesca, al Sig. Fioretti Roberto la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) mesi per la continuazione]. Infligge, altresì, alla Società SS Maceratese Srl la sanzione della penalizzazione di punti n. 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva.
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