COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.3 a carico dei Sigg. : PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”,all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S. Palmese A.S.D.; CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Palmese A.S.D.; SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della Società U.S. Palmese A.S.D.; GALANTUCCI ALESSIO,all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Castrovillari Calcio; PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Palmese A.S.D.;e le Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, U.S. SCALEA 1912.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.3 a carico dei Sigg. : PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”,all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S. Palmese A.S.D.; CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Palmese A.S.D.; SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della Società U.S. Palmese A.S.D.; GALANTUCCI ALESSIO,all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Castrovillari Calcio; PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Palmese A.S.D.;e le Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, U.S. SCALEA 1912. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°1466/859TER pf/14 15/SP/gb del 01.08.2016. Presenti:il sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco; il dott.Giuseppe Simone per delega di Carbone Giuseppe e della U.S. Palmese A.S.D.; l’Avv.Giuseppe Perri e il dott.Piero Perri, quali difensori costituiti di Galantucci Alessio;Sig.Mazzei Antonio, personalmente, difeso dagli avv.Giancarlo Pittelli e Renzo Andricciola; l’avv.Gianluca Bonofiglio quale difensore di Petrucci Riccardo, presente personalmente; l’Avv.ti Giancarlo Pittelli quale difensore di Piemontese Francesco, presente personalmente; l’Avv.Gianfranco Pittelli e l’Avv.Uduardo Chiacchio quali difensori di Salerno Rosario, presente personalmente; l’Avv.Romano Gentile quale difensore della Società A.S.D.Sambiase Lamezia 1923, il cui Presidente Sig.Guaranguolo Francesco Maurizio Antonio è presente personalmente; l’Avv.Marco Rosa, quale difensore della Società A.S.D.Castrovillari Calcio, il cui Presidente Sig.Giuseppe Agostini è presente personalmente; la Società U.S.Scalea 1912, rappresentata dal Presidente dott.Giancarlo Formica,presente personalmente; l’Avv. Valentina Falvo, quale difensore di Calidonna Salvatore Maurizio, come da mandato che si deposita. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Vista l’eccezione dell’Avv. Eduardo Chiacchio quale difensore di Salerno Rosario; Ritenuto che le convocazioni ai deferiti: Calidonna Salvatore Maurizio, Carbone Giuseppe, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Petrucci Riccardo, Piemontese Francesco, Salerno Rosario, A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, U.S. Palmese A.S.D., A.S.D. Castrovillari Calcio, U.S. Scalea 1912, sono state inviate e ricevute senza il rispetto del termine indicato dall’art.41, 3° comma, C.G.S. P.Q.M. dispone la convocazione dei predetti deferiti invitandoli a comparire senza altro avviso, nella seduta del 18 ottobre 2016, ore 15.00, presso la sede del C.R. Calabria, Via Contessa Clemenza n. 1 – Catanzaro. Avverte i deferiti che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento presso la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale e che, entro tale termine, le parti possono prederne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengono utile ai fini della propria difesa, inviandone copia alla Procura Federale. Il presente provvedimento, di cui si da lettura e che sarà depositato nella Segreteria del Tribunale Federale Territoriale, vale come atto di convocazione senza ulteriore avviso e pertanto le parti, se lo ritengono, sono facoltate ad intervenire alla discussione in loro difesa anche per mezzo del proprio Presidente o di un proprio rappresentante, munito di apposita delega ove già non depositata.
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