COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 05 OTTOBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 1 della Società U.S. SCANDALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 22.9.2016 (squalifica del calciatore POLICARPIO Giovanni fino al 31-12-2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 05 OTTOBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 1 della Società U.S. SCANDALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 22.9.2016 (squalifica del calciatore POLICARPIO Giovanni fino al 31-12-2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato,tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura,alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Policarpio Giovanni; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore POLICARPIO Giovanni al 30.11.2016; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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