COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 CHIARAVALLE CALCIO – SERRESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 CHIARAVALLE CALCIO – SERRESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.31 del 22/09/2016, letto il reclamo con il quale la società Chiaravalle Calcio ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 sostenendo che la società Serrese non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal 1º Gennaio 1996 in poi premesso che nel campionato di Prima Categoria le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal 1º Gennaio 1996 in poi; accertato che la società Serrese ha iniziato la gara schierando in campo i giocatori nati dal 1º gennaio 1996 in poi, Randò Raffaele (n.2) e Cherif Mane (n.11); che la società Serrese al 4' del secondo tempo sostituiva il giocatore Randò Raffaele (n.2 in distinta), nato il 07/04/1998,con Sagna Mohamed nato il 01/03/1997 n. 16 in distinta (e non n.15 per come erroneamente riportato nel rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro alle squadre all'interno della sezione "eventuali variazioni nelle formazioni delle squadre"); rilevato che pertanto la società Serrese si è attenuta a quanto previsto dal C.U. n.2 del 04/07/2016 in quanto impiegava per tutta la gara due giocatori nati dal 1º Gennaio 1996 in poi; rilevato, altresì, che la reclamante è stata indotta in errore nel proporre il reclamo in considerazione della errata compilazione del Rapportino di fine gara; delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società CHIARAVALLE CALCIO ed accreditare sul conto della società stessa, per come sopra esporto, la relativa tassa versata; 2) omologare il risultato della gara CHIARAVALLE CALCIO - SERRESE 0 – 3
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